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L’appaltatore risarcisce i condomini anche se la rovina dell’edificio deriva da lavori di mera ristrutturazione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017, hanno stabilito che l’art. 1669 c.c., in forza del quale l’appaltatore è responsabile per dieci anni nei confronti del committente in caso di rovina o gravi difetti degli edifici, si deve applicare anche alle opere di ristrutturazione edilizia ed agli interventi manutentivi e modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, e non solo alle opere di nuova costruzione.

Ciò in ragione del fatto che la nozione di “gravi difetti”, presente nell’art. 1669 c.c, sposta il baricentro della tutela dall’incolumità dei terzi alla compromissione del normale godimento del bene. La disciplina, quindi, può essere applicata a tutti gli interventi di ampio respiro edilizio.

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