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Le linee guida del Ministero del Lavoro per gli organi ispettivi in materia di lavoro autonomo

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 3 dello scorso 1° febbraio, ha impartito istruzioni operative al personale ispettivo relativamente alle nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal D.Lgs. n.81/15, artt.2 e 54, in vigore dal 1° gennaio 2016. Gli articoli in questione stabiliscono che, ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di un’organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari ed a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, la prestazione debba considerarsi etero-organizzata, sempre che le attività risultino continuative ed esclusivamente personali. Ebbene il Ministero ha precisato che, ove risultino sussistenti i predetti requisiti di etero organizzazione, sarà direttamente applicabile la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato“, con conseguente facoltà, per il personale ispettivo, di procedere  all’irrogazione delle sanzioni previste in materia di collocamento. In merito alla procedura di stabilizzazione prevista dalla normativa citata, ed in virtù della quale se il rapporto di lavoro, che sia occasionale, a progetto o a Partita IVA, sia trasformato in rapporto di lavoro subordinato, si considerano estinti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, la Circolare precisa che se la stabilizzazione dovesse avvenire a seguito dell’attività ispettiva non si potrà beneficiare dell’estinzione di tali illeciti, tuttavia non sarà preclusa la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

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