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Premio di risultato: detassazione solo in presenza del requisito di una effettiva “incrementalità”

In risposta a interpello n. 143 datata 28 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i parametri a cui il premio di risultato deve essere collegato al fine di poter beneficiare della detassazione di cui all’art. 1, commi da 182 a 189 della Legge di Stabilità 2016 e ss.mm..

 

Ove non connesso con l’effettivo incremento del livello di produttività ed efficienza, il premio di risultato non può beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, e delle relative addizionali, pari al 10%.

Nell’ipotesi in cui la corresponsione del premio risulti unicamente connessa al raggiungimento di obiettivi differenti dall’incremento del livello di produttività, il premio di risultato non può beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui sopra.

Secondo quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate, risulta dunque condizione necessaria per l’applicazione dell’imposta con aliquota pari al 10% che il risultato conseguito dall’azienda risulti “incrementale” rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Ciò risulta conforme a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016 in cui è chiaro l’intento del Legislatore di premiare solo le ipotesi di effettiva presenza del requisito dell’”incrementalità”.

L’Agenzia delle Entrate precisa poi che il premio ben può essere differenziato per i dipendenti sulla base di criteri di valorizzazione della performance individuale senza che questo possa dirsi in contrasto con le disposizioni di Legge relative all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

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