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Strumenti di ripartenza per il mercato del lavoro ai tempi del Covid-19

Il persistente blocco dei licenziamenti e la continua proroga dei trattamenti di integrazione salariale sembrano mantenere il mercato del lavoro in una situazione di stallo. Alcune aziende e lavoratori sentono tuttavia l’esigenza di dover cogliere le nuove opportunità e tendenze che si delineano.

È infatti sempre più sentita la necessità di far evolvere la propria attività, creando nuovi reparti nell’organico aziendale che permetteranno di operare su nuovi fronti. In parallelo, è altrettanto sentita la necessità di non perdere opportunità lavorative, anche di fronte alla necessità impellente di assicurarsi una fonte di reddito alternativa (si pensi, in particolare, alle difficoltà dei lavoratori in cassa integrazione a zero ore e per cui il datore di lavoro non anticipa il trattamento).

In questo contesto, è importante capire come muoversi, per non rischiare di perdere i vantaggi derivanti dalle misure eccezionali emanate per via dell’emergenza sanitaria (purtroppo ancora in corso).

Da parte dei lavoratori, ci si chiede se sia possibile lavorare mentre si è in cassa integrazione e quali siano le soluzioni per non perdere il trattamento?

Il trattamento di integrazione salariale può essere cumulato con la retribuzione derivante da una nuova attività se quest’ultima risulta compatibile in termini di orario di lavoro. In altre parole, occorrerà che la nuova occupazione sia svolta in un orario diverso rispetto a quello della normale prestazione lavorativa iniziale (come ad es. nel caso del lavoratore part-time in cassa integrazione che svolge un altro lavoro nel tempo in cui non avrebbe comunque lavorato per il primo datore di lavoro).

Potranno anche essere cumulati, parzialmente, il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione da nuova occupazione se quest’ultima sarà inferiore al trattamento di integrazione salariale. In questo caso, l’INPS ha concesso la cumulabilità della retribuzione da nuova occupazione fino a totale concorrenza del trattamento.

NB: Attenzione comunque prima di accettare un secondo lavoro. Il lavoratore in cassa integrazione è infatti legato al primo datore di lavoro da un obbligo di disponibilità: il rapporto di lavoro è soltanto sospeso e, se convocato, il lavoratore sarà tenuto a riprendere servizio, anche prima della scadenza prevista. Per questo motivo, il lavoratore dovrà preventivamente comunicare al datore di lavoro la sua intenzione di avviare una nuova occupazione.

Da parte delle aziende, invece, ci si chiede sempre più spesso se sia possibile effettuare nuove assunzioni anche se ammessi al trattamento di integrazione salariale?

Il D.Lgs. n. 148/2015, la norma di riferimento per la cassa integrazione, non sancisce un divieto generale in capo all’azienda che intenda assumere nuovo personale pur risultando ammessa al trattamento di integrazione salariale.

Le nuove assunzioni risulteranno quindi compatibili con l’istituto se i nuovi lavoratori saranno adibiti a reparti diversi dai quali ammessi al trattamento di integrazione salariale e se tali lavoratori ricopriranno mansioni diverse da quelle affidate ai lavoratori sospesi.

In questo modo, le aziende che ne hanno l’esigenza possono riorientare la loro attività verso settori e mercati nuovi o complementari.

In ogni caso, per tutti coloro che intravedono già un forte segnale di ripartenza e opportunità di crescita da concretizzare nell’immediato, nulla è precluso.

Ricordiamo quindi, infine, che una delle vie ammesse in deroga alla regola generale, per il licenziamento dei lavoratori durante il divieto imposto per legge, è quella della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sia tramite accordi individuali con i singoli lavoratori, sia con accordo collettivo aziendale sottoscritto anche da una sola organizzazione sindacale.

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