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L’invito a seguire un percorso psicoterapico di sostegno alla genitorialità è una forma di condizionamento inamm...

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18222/2019, ha valutato come non corretta la decisione con cui la Corte d’Appello di Perugia aveva confermato l’invito giudiziale rivolto ai coniugi dal Tribunale a seguire con urgenza un percorso psicoterapico al fine di superare le problematiche riscontrate in merito all’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.

Secondo la Suprema Corte, sebbene la Corte d’Appello abbia affermato che la prescrizione del Tribunale di Terni dovesse essere interpretata come un mero invito rivolto ai genitori e non come un obbligo – essendo rimessa alla volontà dei genitori la volontà di seguire il percorso – tale prescrizione lede, comunque, il diritto di madre e padre ad autodeterminarsi nelle proprie scelte.

“In tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (Cass. n. 13506 del 01/07/2015)’.

Pertanto, sebbene non si tratti di un vero e proprio obbligo, invitare un genitore ad intraprendere un percorso psicoterapeutico, seppure nell’interesse ultimo del minore, integra una forma inammissibile di condizionamento poichè idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, tutelata dall’articolo 32 della Costituzione.

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