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La chiusura forzata dell’attività commerciale a causa del Covid-19 non giustifica il ritardo nel pagamento di debiti ...

I nostri tribunali stanno dibattendo sull’impatto della normativa d’urgenza per il contrasto della pandemia Covid-19 sulle obbligazioni contrattuali pendenti. Alcune decisioni hanno ritenuto che le chiusure degli esercizi commerciali e l’azzeramento degli incassi potesse giustificare una sospensione del pagamento di debiti correnti nel periodo del c.d. “lockdown”, come ad esempio i canoni di locazione per un immobile che – di fatto – non poteva essere utilizzato dal conduttore.

In questi giorni, il Tribunale di Milano si è occupato della richiesta di un commerciante di sospendere l’azione esecutiva instaurata da un fornitore relativa al credito per merce consegnata ben tre anni prima dello scoppio della pandemia Covid-19 e già oggetto di un piano rateale di pagamento. Il debitore ha sostenuto che la normativa d’urgenza legittimasse la sospensione del pagamento delle rate scadute nel periodo di lockdown.

Il Tribunale ha respinto l’istanza del debitore, osservando come “la pretesa del debitore di ritardare ulteriormente il pagamento, anche dopo che il periodo di forzata chiusura della sua attività commerciale era cessato da quasi due mesi (è noto che il periodo in questione è terminato ad inizio maggio 2020) appare quindi ingiustificato. Non si vede, infatti, per quale ragione il creditore dovrebbe attendere ulteriormente il pagamento di somme che riguardano, a prescindere dal successivo accordo transattivo che ha previsto soltanto una rateizzazione, delle forniture risalenti a più di tre anni fa, periodo in cui le esigenze connesse alla epidemia in corso non erano certo state considerate tra le parti.”

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