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Contraffazione online: competenti sia lo Stato di registrazione sia lo Stato dove è stabilito l’inserzionista

Di una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell’uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro, possono essere investiti sia i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato, sia i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell’inserzionista”.

Tale principio di diritto, già affermato dalla Corte di Giustizia, è stato ripreso dal Tribunale di Bologna (sentenza n. 510 del 15/02/2018) nell’ambito di un’azione di accertamento negativo instaurata da una società italiana nei confronti di un’omologa tedesca che aveva già ottenuto l’emissione di un provvedimento cautelare da parte del Tribunale di Stoccarda. Nell’affrontare i vari profili dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta, il Tribunale ha statuito che l’attore può agire sia presso il luogo in cui il danno si è concretizzato sia ove è avvenuto il fatto generatore di tale danno (ossia, presso la sede della società italiana dove si presuppone che l’inserzione sia stata inserita sul server).

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