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Nel caso di eccessiva lentezza del processo, l’erede del fallito non ha diritto iure proprio al risarcimento dei danni

La Corte di Cassazione 29.4.2016 n. 8505, ha statuito che l’erede del fallito non ha alcun diritto iure proprio al risarcimento del danno, a causa della lunghezza del processo.

Ciò, in quanto la normativa posta a tutela della parte del giudizio avente eccessiva durata non è volta a sanzionare lo Stato, ma a risarcire chi ha subito un effettivo danno per la lunghezza del giudizio.

Pertanto, nel giudizio di cognizione, l’erede ha diritto all’indennizzo iure proprio solo per l’irragionevole durata del giudizio successiva alla sua costituzione.

Mentre, nel caso di fallimento, è necessario che l’erede abbia partecipato al procedimento, rivolgendo istanze o risultando destinatario di atti.

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