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Libretto postale: somme depositate a titolo di pensione o stipendio pignorabili solo per un quinto

Il generale principio del limite alla pignorabilità di stipendio e pensioni è da applicare anche al caso di somme versate su libretti postali. La Corte di Cassazione ritiene che le somme confluite sui libretti postali a titolo di trattamento retributivo, pensionistico e previdenziale sono pignorabili e sequestrabili fino all’ammontare di 1/5 poiché tale è la regola generale stabilita dall’ordinamento giuridico che non può trovare deroghe (nel caso specifico, la Corte si è pronunciata su una fattispecie di omesso versamento Iva e sull’esecuzione di un sequestro preventivo per equivalente). Tali trattamenti sono tutelati nella restante parte di 4/5 in quanto riconducibili all’area dei diritti della persona, tutelati ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.

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