Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Patent Box: il nuovo regime opzionale di tassazione agevolata

Con la Legge di Stabilità 2015, in parte modificata dal Decreto Legge n. 3/2015, è stato introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali, il c.d. Patent Box. Tale regime ha una durata quinquennale ed è attuabile a partire dal periodo d’imposta 2015.

 

Due le forme in cui si concretizza l’agevolazione. 

A) La prima riguarda i redditi derivanti dall’utilizzo diretto o tramite concessione di uso a terzi di opere di ingegno, brevetti industriali, marchi, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico.  

A partire dal periodo di imposta 2015 è possibile escludere dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP una quota dei redditi derivanti dallo sfruttamento degli intangibles, in misura pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% dal 2017. 

Ai fini del calcolo dell’agevolazione il procedimento è il seguente1:

i) determinare il reddito derivante dall’utilizzo degli intangibles;

ii) determinare il rapporto tra la totalità delle spese di ricerca, rilevanti ai fini fiscali, sostenute in proprio e di quelle commissionate a soggetti terzi (quali Università, enti di ricerca o imprese esterne), per le quali vi è un riconoscimento integrale, incrementate delle eventuali spese, rilevanti ai fini fiscali, sostenute per l’acquisizione dei beni immateriali o per contratti stipulati con società del gruppo fino a un massimo del 30%, e la totalità delle spese sostenute relative allo stesso bene.

iii) moltiplicare il reddito di cui al punto 1) per il rapporto di cui al punto 2), così da determinare il reddito soggetto ad agevolazione;

iv) applicare al reddito agevolabile le percentuali del 30%, 40% e 50% a seconda del periodo di imposta di riferimento;

 

B) La seconda riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione degli intangibles. In tale ipotesi, queste vengono escluse dalla formazione del reddito complessivo a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della cessione. 

 

Ambito soggettivo 

Possono beneficiare dell’opzione tutti i soggetti titolari di reddito del impresa (compresi i trust) anche se fiscalmente residenti all’estero purché in Paesi che abbiano stipulato con l’Italia un accordo contro le doppie imposizioni e con i quali vi sia un effettivo scambio di informazioni. In questo caso deve farsi riferimento ai redditi prodotti in Italia dalla stabile organizzazione attraverso lo sfruttamento degli “intagibles”.

È inoltre previsto che possano beneficiare dell’agevolazione coloro che svolgono attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati.  

 

Ambito oggettivo 

L’agevolazione riguarda tutti i redditi derivanti dall’utilizzo diretto o tramite concessione di uso a terzi di opere di ingegno, brevetti industriali, marchi di impresa equivalenti ai brevetti, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico.

Nel caso di utilizzo diretto, l’ammontare del reddito riferibile all’utilizzo dei predetti beni è determinato sulla base di un accordo concluso con l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 8 del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003 (c.d. ruling internazionale). Lo stesso dicasi per i redditi i redditi derivanti da operazioni con società facenti parte dello stesso gruppo.

 

Il D.L. “Investment Compact”

Lo scorso 24 gennaio è stato approvato il Decreto Legge n. 3 del 2015 recante alcune disposizioni che in parte modificano quanto detto finora.

Se il decreto verrà convertito in legge senza modifiche, nel caso di operazioni infragruppo l’accordo concluso con l’Agenzia delle Entrate per determinare il valore oggetto di agevolazione, diventerà facoltativo. In realtà, ad una prima più corretta lettura sembra che nel momento in cui la società accederà al ruling per definire il valore normale delle operazioni infragruppo necessariamente l’accordo verterà anche sulle operazioni legate agli “intangibles”.

Quanto all’ambito soggettivo la condizione per usufruire dell’agevolazione non sarà più solo legata al fatto di svolgere attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con università e soggetti similari, ma basterà che la predetta attività sia svolta in collaborazione con altri soggetti non appartenenti allo stesso gruppo societario.

Inoltre è stata espunta dal testo originario della Legge di Stabilità la disposizione secondo cui il Decreto Ministeriale ad hoc dovrà individuare le tipologie di marchi per le quali non sarà possibile accedere al beneficio. Per cui nessuna limitazione è (sarà) prevista per tale categoria di “intangibles”.

Un ultimo aspetto riguarda i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo degli “intangibles”. Tale importo, infatti, può essere incrementato, fino al 30% del valore di base, delle spese sostenute per l’attività di ricerca presso altre società del gruppo.  

 

 

1 In caso di utilizzo diretto degli intangibles il procedimento che conduce alla determinazione del reddito agevolabile sarà definito in base ad un apposito accordo concluso con l’Agenzia delle Entrate (c.d. ruling).

Leave a comment