Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perché è doveroso rendere accessibile il proprio sito internet o la propria app

Nell’imminenza della scadenza del 28 giugno 2025 vi è stata una corsa delle società per adeguarsi agli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 82/2022 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi) che impongono il rispetto di determinati standard per garantire, in un’ottica di inclusione, l’accesso ai contenuti del sito e/o delle app, ai portali informativi e alle piattaforme digitali ad uso pubblico anche a chi, per disabilità cognitive, fisiche o sensoriali possa avere altrimenti delle difficoltà di accesso ed utilizzo.

L’approccio più diffuso è sicuramente quello per cui si decide di intervenire in ottica di adeguamento se si è obbligati a farlo dalla nuova normativa.

Il d.lgs. n. 82/2022 prevede infatti, all’art. 24, sanzioni pecuniarie per chi, pur essendo obbligato, non adempie. La società che contravviene agli obblighi previsti dalla richiamata normativa potrebbe essere poi esclusa da bandi e appalti pubblici.

Ma non solo. Bisogna tenere conto che l’inottemperanza potrebbe anche determinare il coinvolgimento dell’azienda in contenziosi legali avviati da associazioni di consumatori (e/o da singoli consumatori con disabilità fisica, cognitiva e/o sensoriale) che agiscano in giudizio contestando la discriminazione subita.

Negli Stati Uniti vi sono numerosi precedenti di azioni legali proposte da persone con disabilità che non hanno potuto acquistare beni e/o servizi su un sito web e/o su una app a causa della non accessibilità dello strumento messo a disposizione degli utenti, rimanendo così discriminate dall’accesso non paritario al mercato digitale, sempre più presente nell’esperienza quotidiana di tutti noi. Si ricorda, tra tutte, l’azione risarcitoria proposta da una persona con disabilità sensoriale contro Domino’s Pizza, ma sono stati coinvolti anche altri settori diversi, dai servizi bancari e finanziari, alle offerte per il tempo libero e di intrattenimento, ai viaggi e alle vacanze.

In Italia è in corso, a quanto noto, un contenzioso avviato ai sensi della legge n. 67/2006 (“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”) e della legge n. 82/2022 da un’associazione di consumatori nei confronti di un importante fornitore di servizi ferroviari che non avrebbe rispettato gli obblighi normativi cagionando così una discriminazione ai danni delle persone con disabilità che non potevano fruire del sito internet e/o della app.

Ma ci sono in verità molte altre ragioni, di natura non giuridica, ma commerciale, di marketing e di posizionamento, per cui potrebbe essere opportuno ragionare se intervenire o meno sul proprio sito internet in ottica di adeguamento, pur non essendovi strettamente obbligati dalla legge.

Gli informatici ci insegnano che molti interventi finalizzati ad ottemperare i precetti del d.lgs. n. 82/2022 migliorano anche il posizionamento del sito web sui motori di ricerca favorendo l’indicizzazione, oltre a migliorare l’esperienza d’uso dell’utente.

Dal punto di vista commerciale e di posizionamento, poi, favorire la fruibilità dei propri contenuti consente di raggiungere una fascia più ampia di utenti e rafforza la reputazione dell’azienda anche sul piano etico e valoriale garantendo l’inclusività digitale, pur non essendovi strettamente obbligata.

Leave a comment

La “Certificazione B Corporation” è un marchio che viene concesso in licenza da B Lab, ente privato no profit, alle aziende che, come la nostra, hanno superato con successo il B Impact Assessment (“BIA”) e soddisfano quindi i requisiti richiesti da B Lab in termini di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.

Si specifica che B Lab non è un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 o un organismo di normazione nazionale, europeo o internazionale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1025/2012.

I criteri del BIA sono distinti e autonomi rispetto agli standard armonizzati risultanti dalle norme ISO o di altri organismi di normazione e non sono ratificati da parte di istituzioni pubbliche nazionali o europee.