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Addebito della separazione a seguito di tradimento: onere della prova

La moglie ricorrente in Cassazione lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 151 e 156 c.c. secondo cui:

  • “Il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio” (art. 151, comma II, c.c.);
  • “Il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” (art. 156, comma I, c.c.).

 

Secondo la donna, la Corte d’Appello aveva errato nell’attribuire rilevanza assorbente alla relazione extraconiugale da lei intrapresa in costanza di matrimonio, omettendo sia di valutare in modo globale e comparativo le condotte tenute da entrambi i coniugi sia di tenere nella giusta considerazione la situazione di crisi familiare già irrimediabilmente in atto all’epoca del tradimento.

Secondo la Suprema Corte (ordinanza n. 27777 del 30.10.2019), la doglianza della moglie non può trovare accoglimento: infatti ‘la Corte distrettuale si è correttamente attenuta al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la parte che faccia valere la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’altro coniuge è tenuta a provare la relativa condotta ed il nesso causale con l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, mentre incombe a chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l’inidoneità dell’infedeltà a rendere intollerabile la convivenza, l’onere di provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2018, n. 3923; Cass., Sez. I, 14/02/2012, n. 2059)’.

La moglie non aveva negato l’intervenuta violazione dell’obbligo di fedeltà da parte sua e non era stata in grado di provare nel corso del giudizio l’anteriorità della crisi familiare rispetto alla relazione extraconiugale da lei intrapresa; né può soccorrere il fatto che il marito avesse a lungo tollerato il tradimento: pertanto, la separazione è stata correttamente addebitata alla moglie.

All’addebito della separazione è conseguito il rigetto della domanda di riconoscimento dell’assegno alimentare, che alla donna era stato negato anche perché il Tribunale aveva dato rilievo all’apporto economico fornitole dal suo nuovo compagno e alla mancata prova dell’impossibilità oggettiva di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

Download allegati: Corte_di_Cass.,_ordinanza_n._27777_del_30.10.2019.pdf

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