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Autosufficienza e benessere economico: no all’assegno divorzile nel caso Berlusconi/Lario

Nella separazione il dovere di assistenza materiale conserva la sua efficacia in quanto costituisce uno dei cardini del matrimonio e giustifica la corresponsione dell’assegno di mantenimento. Non può affermarsi lo stesso quanto alla solidarietà postconiugale alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017 che ha sancito il passaggio dal parametro del ‘tenore di vita durante il matrimonio’ a quello dell’ ‘indipendenza o autosufficienza economica’, desunta dal possesso di: 1) redditi di qualsiasi specie; 2) cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari; 2) capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro ); 4) stabile disponibilità di una casa di abitazione. Occorre, quindi, svolgere un preliminare concreto giudizio, ai sensi dell’art. 5 L.898/1970, sulla sussistenza o meno di mezzi adeguati o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del coniuge richiedente l’assegno divorzile.

La Corte d’Appello di Milano, nel caso affrontato, ha revocato l’assegno divorzile alla luce dell’autosufficienza e del benessere economico goduto dalla ex moglie, facendo decorrere la revoca dell’assegno dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, quindi da un periodo di gran lunga precedente la pubblicazione della sentenza di secondo grado.

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