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Deve essere rispettata la volontà della figlia minore di non voler incontrare il padre.

Secondo la Corte di Cassazione deve essere tenuta in considerazione la chiara indisponibilità della minore ad un progetto di riavvicinamento con il padre, da tempo divorziato dalla madre.

La figlia quindicenne, infatti, aveva chiaramente espresso di essersi sentita “ferita dalla poca attenzione dedicatale dal padre che, in questi anni, si è limitato a mandarle alcuni sms e a farle sporadiche telefonate” ritenendo, altresì, in modo lucido, che un riavvicinamento con il padre potesse avvenire solamente “su basi spontanee e non perché dettato da tribunali e servizi sociali” quale dimostrazione di un “interesse sincero” nei suoi confronti.

Secondo la Suprema Corte, in presenza di un tale contesto, non possono essere forzati gli incontri con il padre che restano, pertanto, interrotti, in un’ottica di forte valorizzazione della capacità di autodeterminazione della minore e di effettiva tutela del suo interesse.

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