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E’ nulla la donazione di beni altrui che il donante ritenga erroneamente propri

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto sulla ascrivibilità della donazione di cosa altrui sancendone la nullità radicale anziché la mera inefficacia.

La Corte specifica che, nel negozio di donazione, l’appartenenza al donante del bene di cui dispone è elemento essenziale del contratto stesso, in mancanza del quale viene meno la struttura della donazione dispositiva e la causa tipica del contratto non può realizzarsi.

Le Sezioni Unite, tuttavia, stabiliscono che dovrà essere trattato diversamente il caso in cui il donante sia consapevole dell’altruità della cosa: se, infatti, tale consapevolezza risulta da una specifica affermazione contenuta nell’atto pubblico, la donazione è valida e in capo al donante nasce l’obbligo di far conseguire la proprietà della cosa al soggetto beneficiario.

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