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Genitori separati: chi può visionare i compiti in classe dei figli?

Alla richiesta di una madre di poter visionare le prove in classe svolte dalla figlia in varie discipline (italiano, latino, matematica, ecc.) con giudizi insufficienti, il liceo ha negato l’accesso ai documenti, adducendo come motivazione che le prove sono visionabili solo a conclusione del processo di valutazione, che gli elaborati degli studenti vengono mostrati ai genitori dagli insegnanti nel corso dei colloqui infra annuali e che l’esito dei compiti è visionabile sul sito web della scuola mediante impiego delle credenziali d’accesso.

Il caso, giunto al vaglio del TAR a seguito del ricorso introdotto dalla madre, è stato occasione per puntualizzare alcuni importanti principi in materia di diritto di famiglia: entrambi i genitori conservano il diritto e il dovere di seguire i minori nella crescita, nell’educazione e nello sviluppo scolastico, il che significa anche poter prendere visione e fare copia sia dei compiti in classe sia delle pagelle dei figli, senza che abbia rilevanza alcuna né lo status di genitori separati né presso quale genitore i figli siano prevalentemente collocati (TAR Lazio, sentenza n. 6849/2018).

Visionare i compiti svolti con le annotazioni dei docenti è funzionale all’obiettivo educativo di prendere contezza delle carenze nell’apprendimento dei figli al fine di predisporre, eventualmente, anche lezioni private di recupero scolastico e non può essere un diritto subordinato all’autorizzazione del Tribunale.

Come già affermato in una precedente sentenza del TAR Lazio (9.7.2002, n. 753 ): “La qualità di genitore, anche se non affidatario del figlio in seguito alla separazione con l’altro coniuge, conferisce il diritto ad accedere alle informazioni relative alla frequenza del proprio figlio nella scuola (riguardanti, nella specie, il numero ed i motivi delle assenze, il numero dei pasti consumati e l’avvenuta – o meno – preiscrizione all’anno scolastico successivo); tale diritto non è condizionato ad un’eventuale autorizzazione da parte del tribunale, dal momento che la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull’educazione, sull’istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d’inserimento nella scuola dallo stesso frequentata.”

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