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Cambiano i parametri per l’assegno di divorzio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, ha rivoluzionato l’interpretazione dei criteri su cui i Giudici, sino ad oggi, si sono basati nella concessione e nella quantificazione dell’assegno divorziale. Non ha più rilevanza il mantenimento in capo all’ex coniuge ‘debole’ di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Il Giudice, attenendosi ad un principio di ‘autoresponsabilità economica’ di ciascuno degli ex coniugi, per concedere l’assegno divorzile dovrà verificare se il richiedente non abbia ‘mezzi adeguati’ o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive. Ciò andrà accertato sulla base dei seguenti indici: 1) possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari; 3) capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) stabile disponibilità di una casa di abitazione. Solo qualora tale accertamento dovesse concludersi con un riconoscimento del diritto all’assegno divorziale, allora il Giudice dovrà determinare in concreto la misura dell’assegno. Diventa, pertanto, fondamentale l’indagine sull’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente.

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