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Se i figli sono diventati indipendenti, al padre va restituito l’assegno versato per il mantenimento

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3659/2020, ha precisato che il padre ha diritto a vedersi restituite le somme indebitamente corrisposte all’ex moglie a titolo di contributo al mantenimento per le figlie divenute indipendenti economicamente.

Nel caso in esame, era stato posto a carico del padre l’obbligo di versare il mantenimento per le figlie che però, nel corso degli anni, avevano raggiunto l’indipendenza economica e si erano sposate. Secondo la Cassazione, tali circostanze sono decisive e giustificano il venir meno dell’obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento.

Non solo: prima dei rispettivi matrimoni entrambe le figlie avevano conseguito il diploma di laurea, che faceva venire meno l’obbligo di mantenimento, in base all’accordo raggiunto tra i coniugi in sede di divorzio congiunto (avente natura negoziale per quanto concerne la prole e i rapporti economici, fatto salvo il vaglio del giudice sul rispetto di disposizioni inderogabili).

Il fatto che il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio fosse stato introdotto dall’ex marito solo successivamente, al fine di vedere riconosciuto formalmente il raggiungimento dell’indipendenza economica e di eliminare per il futuro l’obbligo del versamento del mantenimento, non impedisce la proposizione dell’azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente, a norma dell’art. 2033 c.c.. Tale azione, infatti, ha carattere generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. Sarà il giudice a valutare la fondatezza della domanda restitutoria di indebito, in considerazione della sopravvenienza di eventi successivi che hanno eliminato la causa originaria a fondamento dell’obbligo di pagamento, così come accaduto nel caso di specie.

La Corte precisa, inoltre, che le somme versate dall’obbligato al mantenimento possono considerarsi ripetibili quando gli importi versati non hanno assunto una concreta funzione alimentare: pertanto, è chiaro che, nel caso di figlie ormai indipendenti economicamente e persino sposate, il contributo al mantenimento versato dal padre nel loro interesse non può certo considerarsi di natura alimentare, essendo venuto meno del tutto il presupposto stesso del diritto al mantenimento.

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