Serie A: il nuovo contratto collettivo cambia le regole sugli stipendi – taglio del 25% in caso di retrocessione

Il 31 luglio scorso è stato sottoscritto il nuovo accordo collettivo tra la Lega Serie A e AIC (Associazione Italiana Calciatori), accordo che avrà validità fino al termine della stagione sportiva 2029-2030.
La stipula del nuovo accordo collettivo nasce, fra gli altri, dall’esigenza di dare attuazione alle nuove previsioni in tema di lavoro sportivo, che devolvono alla federazione sportiva nazionale ed ai rappresentanti delle categorie interessate la predisposizione del c.d. “contratto tipo” (denominato anche “Modulo Contratto” – cfr. art. 1), per la disciplina del rapporto tra le parti.
Il Modulo Contratto, ovvero il modello contrattuale utilizzato a riferimento dalle parti recepisce, mediante clausola di rinvio, la regolamentazione dell’Accordo Collettivo.
In tal senso, l’art. 2 dell’Accordo Collettivo prevede, a pena di nullità, l’obbligo per le parti di utilizzare il modello allegato allo stesso (fatta salva la facoltà di introdurre pattuizioni ulteriori, all’interno delle c.d. “Altre Scritture”).
Pur mantenendo l’impianto contrattuale di cui alle precedenti versioni, il nuovo Accordo Collettivo presenta interessanti novità che riguardano la struttura retributiva e la gestione economica in caso di retrocessione.
Su questo aspetto, infatti, viene introdotta (clausola 5.2.7.1) una riduzione automatica del 25% della retribuzione fissa per i calciatori che militano in squadre retrocesse dalla Serie A alla Serie B.
Una misura pensata per aiutare le società a reggere l’impatto economico della caduta nella serie cadetta, dove i ricavi, il valore delle sponsorizzazioni ed i c.d. diritti televisivi, come noto, calano drasticamente.
La clausola sarà valida per tutti i contratti siglati dal 2 settembre 2025, non avrà effetto retroattivo sui contratti già in essere o sottoscritti in questa finestra di mercato estiva. La riduzione decorre dalla stagione sportiva immediatamente successiva a quella in cui si verifica la retrocessione e permane per quelle eventualmente successive.
La ratio di tale novità è evidentemente quella di agevolare un (faticoso) equilibrio tra sostenibilità economica dei club (mai così in difficoltà, come in questa fase storica, da un punto di vista finanziario e di bilancio) ed i diritti individuali degli atleti.
Tuttavia, la clausola, da un punto di vista operativo, potrebbe contribuire a disincentivare i calciatori tesserati in squadre retrocesse dal rimanere in forza al club per la stagione successiva, incrementando il mercato in uscita (ad esempio allo scopo di cercare un “riposizionamento” nella massima serie, a tutto vantaggio delle società che militano in tale categoria).
La riduzione non potrà comunque far scendere lo stipendio al di sotto dei minimi federali previsti dal nuovo Accordo Collettivo. Inoltre, si prevede che in caso di promozione in Serie A, lo stipendio originario del calciatore venga ripristinato automaticamente e senza necessità di ulteriori accordi.
Resta impregiudicata la facoltà per le parti – su base volontaria – di derogare a tale previsione, attraverso accordi individuali tra giocatore e società (ferma la regola secondo cui gli stessi non potranno assumere valenza “peggiorativa” per il calciatore).
L’Accordo Collettivo fissa in ogni caso soglie salariali minime lorde, differenziate secondo l’età del calciatore.
Sempre con riferimento al tema dei compensi, sono stati da tempo eliminati i limiti ai c.d. premi variabili; ne consegue che i bonus (legati ad esempio a premi sui risultati individuali o di squadra) possono anche superare l’importo della parte fissa.
Ai sensi dell’art. 6, il calciatore non può svolgere altre attività lavorative o imprenditoriali durante il periodo di validità del contratto, a meno che non ottenga preventiva autorizzazione scritta da parte del club.
L’autorizzazione allo svolgimento di altra attività può dunque essere negata, se incompatibile con l’esercizio dell’attività agonistico-sportiva.
In tale ipotesi, a richiesta della Società, il calciatore è tenuto a fornire ogni informazione relativa alle attività lavorative o imprenditoriali eventualmente in corso. Tuttavia, se una volta pervenuta la richiesta del calciatore la Società non comunichi il proprio diniego entro 45 giorni, la stessa dovrà ritenersi accolta.
L’Accordo Collettivo prevede infine, anche in quest’ultima stesura, una serie di regole comportamentali (sub art 4.5) che il calciatore deve osservare in costanza di rapporto, fra queste, particolare attenzione viene data ai comportamenti potenzialmente dannosi per l’immagine della Società.
Viene espressamente vietato al calciatore la pubblicazione di commenti e apprezzamenti che possano generare pregiudizio alle società sportive e/o ai tesserati. Il predetto obbligo vale anche per qualsiasi dichiarazione, immagine video o contenuti simili divulgati dal calciatore attraverso qualunque social network incluso il “mero gradimento e/o richiamo a commenti, notizie, immagini o video forniti o pubblicati da terzi”.
In caso di violazione degli obblighi contrattuali verso la Società (ovvero degli obblighi derivanti dai regolamenti federali), il calciatore è passibile di provvedimenti disciplinari, graduati in relazione alla gravità dell’inadempimento (dall’ammonizione scritta, multa, riduzione della retribuzione; fino alla esclusione temporanea dagli allenamenti e/o alla preparazione precampionato ed alla risoluzione del contratto).