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Update | Calciatori dilettanti: nuovo accordo sui co.co.co.

La FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) hanno sottoscritto il 28 settembre 2023 l’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) di lavoro sportivo, nell’ambito dei rapporti fra club e calciatori/calciatrici dilettanti.

Il contratto deve essere redatto in triplice copia, mediante compilazione del c.d. contratto tipo generato dalla LND. Il contratto deve essere depositato a cura del club contestualmente alla richiesta di tesseramento, mentre eventuali atti modificativi andranno depositati entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla relativa sottoscrizione, nell’ipotesi in cui la società non adempia al deposito, lo stesso potrà essere effettuato dal calciatore nei successivi 15 giorni.

La cessione del contratto è consentita previo consenso dell’atleta, mentre sono vietate clausole contrattuali che prevedono patti di non concorrenza, limitativi della sua libertà professionale per periodi successivi alla risoluzione del contratto.

Il compenso dovuto al calciatore, quale corrispettivo per l’attività svolta in favore del club deve essere indicato al lordo e distinto per ciascuna stagione sportiva (nel caso di durata pluriennale). Eventuali pattuizioni volte a regolamentare gli aspetti economici, non ricomprese nel contratto depositato, non troveranno riconoscimento, né tutela a livello federale.

E’ consentita la pattuizione di premi – legati a risultati individuali /di squadra dell’atleta – fino ad un importo massimo pari al 100% del compenso fisso.

I risultati individuali possono consistere in parametri certi, quali: il numero di presenze nel corso del campionato, il numero di marcature segnate, l’assenza di provvedimenti disciplinari a carico del giocatore.

I risultati di squadra risultano legati all’ipotesi di promozione in una categoria superiore, accesso ai play off, al piazzamento ottenuto al termine della regular season, alla permanenza nel medesimo campionato al termine della stagione sportiva.

E’ inoltre consentito prevedere accordi integrativi ad hoc, nel caso di promozione del club ad un campionato professionistico.

Qualora una delle parti commetta violazioni rispetto agli obblighi contrattuali (fra cui, a titolo esemplificativo: il ritardo della società nel pagamento del compenso e/o dei premi pattuiti, la violazione dell’obbligo di fornire mezzi adeguati al calciatore per effettuare gli allenamenti o la preparazione precampionato; il mancato o inadeguato svolgimento della prestazione sportiva da parte del calciatore).

In detti casi la parte che ha subito l’inadempimento sarà legittimata ad agire per la risoluzione del contratto avanti il competente collegio arbitrale, la risoluzione verrà disposta con lodo irrituale, con contestuale scioglimento del tesseramento del calciatore dal club.

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