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Sicurezza sul lavoro e responsabilità dell’ente committente ex dlgs 231 per omesso controllo

La Corte di Cassazione in una sentenza depositata il 9 aprile 2019 ha ritenuto la responsabilità ex dlgs 231/01 in carico ad una società committente per aver commesso una serie di inadempimenti che avrebbero impedito alla società esecutrice di esercitare la posizione di garanzia nei confronti del lavoratore deceduto. In particolare mancavano il Piano di Sicurezza e coordinamento, i POS, le riunioni di coordinamento e la notifica preliminare era incompleta, anche perché il lavoratore deceduto, che era stato coinvolto dall’impresa esecutrice subappaltatrice, non era regolarmente assunto.

Importante sottolineare che in primo grado la società era stata assolta in quanto non era stata qualificata come formalmente affidataria dei lavori e che comunque non era stata posta nelle condizioni di adempiere agli obblighi previsti dal Titolo IV della normativa per colpa della proprietà, che doveva essere identificata  come la parte committente. Viceversa la Corte di Appello confermata dalla Suprema Corte ha ritenuto che comunque la società avesse preso in carico in via di fatto la posizione di garanzia mandando un preventivo al committente che l’aveva accettato e stipulando un contratto con la società subappaltatrice, esecutrice dei lavori.    

Nella sentenza si evidenziano altresì le responsabilità del coordinatore della sicurezza – anch’egli condannato – non solo per gli inadempimenti formali, ma anche per non aver mai segnalato al Committente la non corretta applicazione delle procedure di lavoro ed emerge che l’impresa affidataria ha comunque dei doveri di controllo e coordinamento e non può rimanere inerte di fronte a gravi mancanze del coordinatore (come la mancata predisposizione del PSC).

Il risparmio di spesa è stato infine ritenuto rispetto ai costi necessari all’aprestamento dei mezzi di prevenzione idonei a scongiurare eventi dannosi come quello verificatosi.

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