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Decreto Rilancio: le misure fiscali per il Terzo Settore

Crediti d’imposta, obblighi di versamento sospesi e soppressi, cinque per mille più veloce: sono queste alcune delle principali misure fiscali previste dal decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) in favore degli enti del Terzo settore e in vigore dal 19 maggio scorso.

 

Soppressione dei versamenti IRAP per il saldo 2019 e l’acconto 2020 (art. 24)

In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto “Rilancio” ha previsto anche per gli enti del Terzo settore con volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro la soppressione del versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28)

È previsto per gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività non commerciali un credito d’imposta pari al 60 % del canone di locazione, leasing o concessione per i mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che: (i) riguardi immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale; (ii) l’ente abbia subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del 2019; (iii) l’ente abbia percepito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente al pagamento dei canoni. Non è ammesso il cumulo con il credito d’imposta previsto per botteghe e negozi dall’articolo 65 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 relativamente alle medesime spese.

Infine, il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. Non rileva, inoltre, nel computo della deduzione degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.

 

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Ad associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore che svolgono attività aperte al pubblico, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 – non superiore, comunque, ad 80.000 euro – per riaprire in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie la propria attività (sono ricompresi interventi sulla struttura quali il rifacimento di spogliatoi, mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza e apparecchiature per il controllo della temperatura, e gli investimenti in attività innovative).

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

Viene esteso agli enti del Terzo settore il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro che l’art. 64 del Decreto “Cura Italia” prevedeva esclusivamente per soggetti esercenti attività d’impresa, che viene altresì abrogato.

La norma del decreto “Rilancio” prevede inoltre una disciplina maggiormente vantaggiosa rispetto alla sua previgente formulazione: aumenta infatti il credito d’imposta che passa dal 50% al 60% delle spese sostenute e si alza da 20.000 a 60.000 euro il tetto massimo per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Secondo quanto meglio specificato nella Relazione illustrativa, il credito è riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 relativamente: a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i soggetti beneficiari dell’agevolazione svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) all’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; e) all’acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

La norma rimanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con cui saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

 

Proroga della sospensione dei versamenti tributari e contributivi (art. 126)

In tema di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, le previsioni contenute nel decreto “Rilancio” si sommano a quelle già contenute nel decreto “Cura Italia” (art. 61 e 62) e “Liquidità” (art. 18), prorogando fino al 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020) i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi in favore di tutti gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

I versamenti oggetto di sospensione sono quelli già indicati nel decreto “Liquidita” ovvero quelli in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi a (i) le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, (ii) i contributi previdenziali e assistenziali, (iii) i premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per gli enti non profit che svolgono attività di impresa, in misura non prevalente, oltre ai versamenti citati, sono sospesi anche quelli IVA a condizione che vi sia stata una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% o il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente (2019) a seconda che l’ente abbia percepito ricavi o compensi rispettivamente fino a 50 milioni di euro o superiori a tale soglia.

Resta ferma la disciplina speciale riservata dal decreto “Liquidità” agli enti del mondo sportivo (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, professionistiche e dilettantistiche) nonché soggetti che gestiscono impianti sportivi o palestre, che possono beneficiare della sospensione IVA anche in assenza di un calo di fatturato dimostrabile.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure potranno essere rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre 2020.

 

Proroga del periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 154)

Il decreto “Rilancio” ha previsto il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale di sospensione di tutti i versamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione,
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane,
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
  • ingiunzioni emesse dagli enti territoriali.

Il pagamento sarà dovuto in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (in luogo delle cinque rate ordinariamente previste).

 

Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019 (art. 156)

Al fine di far fronte alle difficoltà rilevate dagli enti del Terzo settore che svolgono attività di rilevante interesse sociale e all’imminente esigenza di liquidità evidenziata a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, viene anticipata al 2020 l’erogazione del contributo del 5×1000 relativo all’anno finanziario 2019 accelerando le procedure necessarie. La comunicazione degli enti ammessi sarà fornita entro il 31 luglio 2020 dall’Agenzia delle entrate mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, mentre l’erogazione del contributo avverrà entro il 31 ottobre 2020.

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