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Il reato di molestia alle persone realizzato attraverso i social network

 

Il reato di molestia alle persone realizzato attraverso i social network: l’interpretazione della Cassazione con la sentenza n. 37596/2014

Una recentissima sentenza della I Sezione Penale della Corte di Cassazione, relativa ad un caso di molestie effettuate tramite Facebook, ha finalmente sciolto un nodo molto importante sull’interpretazione che deve essere data alla accezione di “Luoghi aperti al pubblico”, sancendo, di fatto, l’eguaglianza tra luoghi fisici e quelli virtuali e al contempo ha ampliato la portata punitiva di numerose fattispecie di reato che sempre più spesso vengono commesse attraverso l’utilizzo di internet.

La pronuncia in esame prende le mosse da una vicenda del 2008 che vede come protagonista il caporedattore di una testata  giornalistica che, mediante l’utilizzo del noto social network e di un falso profilo, postava sulla pagina principale di facebook di una sua collega ripetuti e continui apprezzamenti sul fisico di quest’ultima, nonché le inviava numerosi messaggi privati a sfondo sessuale.

La questione, in primo e in secondo grado, aveva portato a due decisioni in netto disaccordo in quanto in primo grado l’imputato veniva assolto perché né la redazione del Giornale, né Facebook venivano identificati come luoghi pubblici o aperti al pubblico; mentre in secondo grado veniva emessa sentenza di condanna poiché la corte d’Appello, pur non potendo qualificare la redazione del giornale come luogo aperto al pubblico in relazione alle condizioni di accesso poste dal titolare dello ius excludendi, riconosceva l’invio dei messaggi sul social network equipollenti a quelli perpetrati con il mezzo telefonico.

Investita del caso la Suprema Corte ha precisato che “la riconducibilità delle condotte alla fattispecie di cui all’art. 660 c.p. non dipenderebbero tanto dall’assimilabilità della comunicazione telematica alla comunicazione telefonica, quanto alla natura stessa di luogo virtuale aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete, di un social network o community quale Facebook”

Infatti, i giudici di P.zza Cavour hanno osservato che non vi fosse, negli atti processuali, sufficiente chiarezza sul fatto che gli apprezzamenti veicolati attraverso il social network fossero stati inseriti sulla pagina principale di Facebook della giornalista e quindi leggibili da parte di tutti coloro che l’avessero aperta, o piuttosto attraverso il servizio di messaggi, che  invece  permetterebbe la lettura dei messaggi al solo destinatario. Soltanto nella prima ipotesi, infatti, secondo la Suprema Corte, si sarebbe in condizioni di ritenere pubbliche le molestie perpetrate ai danni della vittima, dovendo invece, nell’altra ipotesi, queste ultime considerarsi private.
Su questi presupposti, la Cassazione ha definito il noto social network come “una piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni resa possibile da un’evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare. Ma che la lettera di legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo che, a fronte della rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale, la sua ratio impone anzi di considerare.”
Gli ermellini, perciò, hanno semplicemente constatato che l’evoluzione tecnologica ha portato con sè nuove forme e nuovi modi di intraprendere le relazioni sociali e, di conseguenza, anche nuovi modi di realizzare le condotte criminose attraverso l’uso degli stessi mezzi informatici che permettono  tale l’interazione.
Occorre quindi osservare come, sempre più spesso oramai, la Suprema Corte sia chiamata a dirimere questioni relative al progresso tecnologico e sociale, svolgendo un ruolo chiave nell’eliminazione della vecchia dicotomia tra questioni pratiche e reali ed invece quelle relative ad attività virtuali, riconoscendo l’aderenza dei precetti normativi anche a fattispecie che il legislatore in origine non aveva di certo potuto prevedere. 
Infatti, la decisione in oggetto può avere un impatto su  molte altre fattispecie di reato che in principio erano state previste esclusivamente se commesse in luoghi pubblici o aperti al pubblico e che adesso possono essere perseguite se la condotta viene perfezionata attraverso l’uso di internet e di altri strumenti telematici. Si pensi, ad esempio, al commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza che potrebbe essere potenzialmente applicato al mondo della Rete con sanzioni fino a 1000 euro.
Inoltre, la sentenza riprende anche un filone interpretativo che aveva già interessato la Corte di Cassazione, la quale aveva rilevato come i social network, attraverso la loro maggiore e incontrollata diffusione, sono un mezzo di potenziale lesione di diritti e valori costituzionali, come la reputazione, l’onore e il decoro degli utenti. Con conseguente applicazione dei reati di ingiuria e diffamazione.
In definitiva, la decisione della Suprema Corte è da apprezzare, in quanto è una delle prime che analizza con competenza il funzionamento del social network cercando di ristabilire il giusto equilibrio tra libertà di espressione e diritti del soggetto diffamato. Deve essere quindi essere considerata come un punto di partenza per una maggiore consapevolezza da parte della giurisprudenza di legittimità del mondo della Rete e dei rischi in essa insiti.

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