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Illeciti online e giurisdizione: la CGE conferma il suo orientamento.

 

La CGE riafferma il criterio dell’accessibilità per accertare la giurisdizione in materia di illeciti commessi via internet e si pronuncia sul risarcimento del danno.

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione), 22 gennaio 2015, Nella causa C-441/13 – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 3 – Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Diritti d’autore – Contenuto dematerializzato – Messa in rete – Criteri per la determinazione del luogo dell’evento dannoso.

La CGE torna sul tema delle violazioni commesse via internet, in particolare delle violazioni del diritto d’autore, per riaffermare l’orientamento espresso nella sentenza nella causa C‑170/12 (commentata da Repmag qui, precisando al contempo alcuni importanti principi in materia di risarcimento del danno. Come nel caso C-170/12 (Peter Pinckney contro KDG Mediatech AG), anche qui la violazione del diritto di autore si consuma (o meglio origina) in una giurisdizione diversa da quella del titolare del diritto d’autore e si propaga attraverso la rete. In questo caso, sorto tra un architetto austriaco (la signora Hejduk) e un azienda tedesca (EnergieAgentur.NRW GmbH), le fotografie della professionista austriaca erano state utilizzate in un primo momento, e con il consenso dell’autrice, in Austria, da un collega della signora Hejduk, e successivamente, questa volta senza il consenso dell’autrice, dalla società convenuta (tedesca), che aveva pubblicato le fotografie dell’architetto austriaco sul proprio sito web e rendendole dunque accessibili a chiunque. Il Tribunale di Vienna ha sollevato l’eccezione preliminare nei confronti della CGE, relativamente al criterio determinante la giurisdizione, poiché dinanzi al foro scelto dall’attrice la società convenuta ha eccepito che non poteva considerarsi competente il tribunale di Vienna visto che la stessa società ha sede in Germania e ha pubblicato le foto da un sito con dominio con country code .de.

Il tribunale viennese ha pertanto chiesto alla CGE “se l’art. 5 (3) del Reg. CE 44/2001 sulla competenza, sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale debba essere interpretato nel senso che in una controversia concernente la violazione dei diritti connessi al diritto d’autore, commessa rendendo accessibile una fotografia su un sito Internet, gestito mediante un dominio di primo livello di uno Stato membro diverso da quello nel quale il titolare del diritto è domiciliato, competenti sono solo i giudici (i) dello Stato membro nel quale l’autore presunto della violazione ha la propria sede; nonché (ii) dello/gli Stato/i membro/i al/ai quale/i il sito Internet è destinato in base al suo contenuto”. Lo scorso settembre l’Avv. Cruz Villalon, nel suo parere sulla questione riferita alla CGE, aveva suggerito alla Corte stessa di adottare un nuovo e diverso criterio d’interpretazione del Reg. 44/2001, alla luce del c.d. “danno delocalizzato”, la cui individuazione mediante i consueti canoni territoriali non sarebbe più possibile, soprattutto nel caso in cui non vi sono atti di vendita del bene protetto ma semplici atti di messa a disposizione del pubblico (come appunto il caso della signora Hejduk). L’Avvocato Generale ha quindi consigliato di discostarsi dalla sentenza C-170/12 (Pinckney), sostenendo che, in caso di danno delocalizzato in virtù del tipo di opera o del mezzo impiegato per la sua comunicazione, non si possa applicare il criterio del luogo della concretizzazione del danno previsto dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. In tali ipotesi, ha sostenuto l’AG, la suddetta norma giustifica solo la competenza giurisdizionale dei giudici del luogo in cui si è verificato l’evento causale. La CGE ha però deciso di discostarsi dal parere dell’AG, in particolare dal criterio dell’evento causale, e di confermare l’orientamento espresso nel caso Pinckney (Causa 170/12), ossia il criterio dell’accessibilità e le connesse limitazioni in merito al risarcimento del danno. La CGE, infatti, ricordando l’orientamento nella sentenza Wintersteiger (Causa 523/10), ha ribadito che nei casi di violazione di diritti d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore mediante la messa in rete su un determinato sito Internet di fotografie senza il consenso del loro autore, quale evento causale deve considerarsi l’avviamento del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione delle fotografie sul suddetto sito Internet, concludendo quindi che il fatto generatore della violazione dei diritti d’autore va individuato nella condotta del proprietario di tale sito. Così argomentando, la Corte ha concluso che nel caso in esame gli atti suscettibili di configurare la suddetta violazione possono essere localizzati unicamente nel luogo in cui si trova la sede della società convenuta, dove la stessa ha preso ed attuato la decisione di mettere in rete delle fotografie sul proprio sito Internet: poiché tale sede non è situata nello Stato membro al quale appartiene il giudice del rinvio, deve essere esclusa la competenza dello stesso. La CGE ha verificato inoltre se il giudice viennese potesse ritenersi competente in base al criterio della concretizzazione del danno asserito, in virtù del quale – ai fini dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 – il danno causato da un’asserita violazione dei diritti di un autore si concretizza o può concretizzarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il convenuto ha preso ed ha attuato la decisione di mettere in rete delle fotografie su un determinato sito Internet. In tale ottica – coerentemente con la causa Pinckney (Causa 170/12) – la Corte ha in primo luogo escluso rilevanza al fatto che il sito fosse sotto un dominio .de (Deutscheland), poiché al fine di stabilire la competenza giurisdizionale ex art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, “è privo di rilevanza il fatto che il sito Internet di cui trattasi nel procedimento principale non sia destinato allo Stato membro del giudice adito” (Austria in questo caso). La CGE ha quindi riaffermato il criterio dell’accessibilità, confermando quindi che “la concretizzazione del danno e/o il rischio di tale concretizzazione derivino dall’accessibilità, nello Stato membro del giudice adito, per mezzo del sito Internet della EnergieAgentur, delle fotografie cui si ricollegano i diritti fatti valere dalla sig.ra Hejduk”. La Corte, tuttavia, ha chiarito che poiché la tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, il giudice adito in base al criterio della concretizzazione del danno asserito “è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio di tale Stato membro” (anche in questo senso, quindi, è stato ribadito l’orientamento espresso nella sentenza Pinckney).

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