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Regolamento UE sul geoblocking: dal 3 dicembre 2018 stop al geoblocking e alle altre forme di discriminazione nel commer...

di Chiara Agostini e Giacomo Pataracchia

Qual è l’obbiettivo del Regolamento sul geo-blocking?

L’obbiettivo del Regolamento (UE) n. 2018/302 sul geo-blocking (di seguito, “Regolamento”), entrato in vigore lo scorso 22 marzo e con applicazione prevista a decorrere dal prossimo 3 dicembre, è contribuire al buon funzionamento del mercato dell’Unione Europea vietando i blocchi geografici ingiustificati (cd. “geo-blocking”) e altre forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti.

A chi si applica?

Il Regolamento si applica a tutti i professionisti che offrono beni o servizi ai clienti (consumatori o imprese che ricevono un servizio o acquistano un bene al fine esclusivo dell’uso finale) nell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che il professionista sia stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo.

Il Regolamento è circoscritto alle sole transazioni transfrontaliere, pertanto non si applica a situazioni puramente interne nelle quali tutti gli elementi della transazione sono limitati ad un solo Stato membro.

Quali sono i servizi esclusivi dall’ambito di applicazione del Regolamento?

Non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento:

  • i servizi che sono esclusi anche dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, quali ad esempio i servizi finanziari, di trasporto, audiovisivi, sanitari, sociali ecc.;
  • i servizi la cui principale caratteristica consiste nel fornire l’accesso e permettere l’uso di contenuti tutelati dal diritto d’autore (ad es. servizi musicali in streaming, libri elettronici, software e giochi online), compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d’autore.

Quali sono i divieti di discriminazione sanciti dal nuovo Regolamento?

I divieti di discriminazione sanciti dal regolamento hanno ad oggetti i seguenti aspetti:

  1. Accesso alle interfacce online (ex art. 3). Viene sancito il divieto di bloccare o limitare, attraverso l’uso di strumenti tecnologici o in altro modo, l’accesso alle interfacce online (siti web, applicazioni) per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento del cliente. È inoltre vietato, per gli stessi motivi, il reindirizzamento automatico del cliente a una diversa versione dell’interfaccia online, salvo che il cliente vi abbia esplicitamente consentito. Una deroga è prevista nei casi in cui la limitazione dell’accesso o il reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell’Unione Europea o dal diritto nazionale degli Stati membri.
  2. Accesso a beni o servizi (ex art. 4). È vietata l’applicazione di condizioni generali di accesso a beni o servizi differenziate per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o stabilimento del cliente nelle situazioni in cui il cliente intende:  
    1. acquistar beni che gli sono consegnati in un luogo di uno Stato membro in cui il professionista ne propone la consegna o che il cliente provvede a ritirare presso un luogo concordato con il professionista;
    2. ricevere da un operatore, tramite mezzi elettronici, servizi diversi da quelli che consistono principalmente nel fornire l’accesso a opere tutelate dal diritto d’autore o altri beni protetti, compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d’autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l’uso;
    3. ricevere da un operatore servizi diversi da quelli prestati tramite mezzi elettronici in un luogo fisico nel territorio di uno Stato membro in cui l’operatore stesso svolge la propria attività.
  1. Non discriminazione negli strumenti e condizioni di pagamento (ex art. 5). È vietata l’applicazione, nell’ambito dei mezzi di pagamento accettati, di condizioni diverse a un’operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, residenza o luogo di stabilimento del cliente, all’ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all’interno dell’Unione Europea, se:
    1. l’operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria;
    2. i requisiti di autenticazione sono soddisfatti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366;
    3. le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal professionista.

Quali sono i compiti degli Stati membri e della Commissione Europea?

Il compito degli Stati membri è di individuare un organismo interno che vigili sull’adeguata ed efficace applicazione delle disposizioni del Regolamento e un organismo in grado di fornire assistenza pratica ai consumatori in caso di controversie con un operatore derivanti dalla sua applicazione.

Alla Commissione Europea, invece, è affidato il compito di effettuare una valutazione sul Regolamento entro due anni dall’entrata in vigore delle nuove norme. La valutazione prende in considerazione l’impatto complessivo del Regolamento sul mercato interno e sul commercio elettronico transfrontaliero allo scopo di valutare l’ambito di applicazione del Regolamento e stabilire se estenderne l’ambito di applicazione anche in relazione a determinati servizi prestati per via elettronica che offrono contenuti protetti dal diritto d’autore.

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