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Update | Autotrasportatori e caro carburante: analisi delle recenti misure adottate dal Governo e dell’impatto sui con...

Con il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, il Governo italiano ha adottato una serie di misure urgenti per tentare di contrastare e mitigare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina; tra queste si inseriscono quelle indirizzate al comparto degli autotrasporti per far fronte al repentino aumento del costo dei carburanti e, di conseguenza, dei costi di esercizio dei mezzi per le imprese del settore.

Oltre alla riduzione delle accise di benzina e gasolio fino al 21 aprile 2022 per 25 centesimi al litro (riduzione valida sia alla pompa per la generalità degli utenti sia per acquisti extra-rete) ed al rifinanziamento del ferro-bonus (19,5 milioni) e del mare-bonus (19 milioni) a sostegno del trasporto combinato con quello stradale, il Governo ha infatti stanziato 500 milioni di euro da destinare ad un Fondo di nuova istituzione per supportare gli esercenti attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed ha previsto, in favore di questi ultimi, l’esonero dal versamento del contributo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (previsto dall’articolo 37, comma 6, lettera b, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

La novità più significativa è tuttavia senz’altro rappresentata dall’inserimento della clausola di adeguamento del prezzo al costo del carburante tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto per ritenere che lo stesso sia stipulato in forma scritta.

Trattasi di modifiche più volte invocate nelle ultime settimane dalle principali associazioni di categoria a seguito dei vertiginosi aumenti di benzina e gasolio e che riflettono sostanzialmente quanto condiviso all’esito del Protocollo d’Intesa del 17 marzo 2022 siglato tra le associazioni di categoria e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Come detto, l’intervento del Governo va ad incidere, in maniera perentoria, sui requisiti essenziali del contratto di trasporto per attribuire allo stesso forma scritta – requisiti fissati dall’art. 6 del Decreto Legislativo 286/2005.

La forma scritta rappresenta, come noto, un aspetto negoziale fondamentale nell’ambito del rapporto negoziale instaurato tra vettore e committente, in quanto impatta fortemente su diversi aspetti dello stesso (tra cui il regime di responsabilità in caso di violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale).

Con l’introduzione del decreto Legge 21/2022, si prevede ora espressamente che, per avere forma scritta, il contratto di trasporto deve prevedere una “clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”.

L’assenza di tale clausola determina, pertanto, che gli stessi si riterranno stipulati in forma non scritta, con conseguente venir meno delle maggiori cautele previste dalla Legge 286/2005 per i soli contratti in forma scritta (e con applicazione delle previsioni relative ai contratti considerati stipulati in forma non scritta) e con automatico riferimento, per l’adeguamento del corrispettivo, ai valori indicativi dei costi di esercizio pubblicati ed aggiornati con cadenza trimestrale dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

È bene tuttavia porre particolare attenzione a quanto sopra descritto, in quanto, trattandosi di decreto-legge, l’efficacia dello stesso è temporanea e limitata nel tempo (i.e. 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ed è in ogni caso subordinata all’approvazione di una legge di conversione da parte del Parlamento che potrà confermare (o meno) o, a sua volta, modificare ulteriormente il testo di legge.

È pertanto necessario, per tutti i player del settore, muoversi con cautela in tale periodo storico e valutare attentamente la migliore strategia negoziale:

  • per i contratti già in vigore che prevedano l’esclusione dall’adeguamento del corrispettivo in caso di fuel surcharge o che non disciplinino tale aspetto, i vettori potrebbero rinegoziare i termini e le condizioni contrattuali con i propri committenti, negoziando, a fronte della modifica legislativa da poco intervenuta, un accordo modificativo del contratto, che preveda l’inserimento della clausola di adeguamento del corrispettivo agli aumenti del carburante per un periodo di tempo limitato (sino alle eventuali ulteriori modifiche apportate dalla legge di conversione) e sulla base dell’incidenza degli stessi rispetto alle tariffe contrattuali pattuite;
  • per i contratti di autotrasporto merci attualmente in fase di negoziazione e che saranno stipulati nelle prossime settimane, sarà invece necessario prevedere sin da ora l’inserimento della clausola di adeguamento del corrispettivo introdotta dal decreto-legge al fine di qualificare il contratto come redatto in forma scritta – successivamente, qualora la legge di conversione dovesse modificare o non confermare tale modifica, si potrà negoziare un accordo modificativo che tenga conto del mutato contesto normativo.

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