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Update | Bilanciamento tra controllo dei contenuti e libertà di espressione sui social network: una sentenza interessan...

1. Il principio

La rimozione dei contenuti pubblicati in violazione dei termini d’uso di un social network e la relativa sospensione dell’account dell’utente sono interventi che le piattaforme sono legittimate a porre in essere purché sia garantito un corretto bilanciamento tra l’esigenza dei social media di mantenere un ambiente rispettoso della community e la libertà d’espressione dei singoli utenti.

Sulla base di questo principio di diritto, la Corte d’Appello di L’Aquila – con sentenza n. 1659 del 09/11/2021 – ha confermato (limitando però la somma riconosciuta a titolo di risarcimento) la sentenza emessa dal Tribunale di Chieti su ricorso di un utente che aveva lamentato l’illegittimità delle misure assunte da un social network che, a seguito di numerosi contenuti ritenuti in violazione degli “standard della comunità”, aveva ripetutamente sospeso l’account (per un totale di 4 mesi in un arco temporale di 1 anno).

2. L’oggetto di causa ed il giudizio di primo grado

In primo grado, il Tribunale aveva accolto le domande formulate dall’utente e condannato la piattaforma ad un risarcimento di Euro 15.000 a titolo di danno non patrimoniale, sotto forma di danno morale nella veste di danno relazionale, per erronea applicazione dei termini d’uso e conseguente violazione dei diritti di espressione e manifestazione del pensiero.

Oggetto del contendere erano stati numerosi post riferiti, a vario titolo, al partito fascista ed a Benito Mussolini, alla cui pubblicazione la piattaforma aveva reagito intervenendo sia sui post sia sulla possibilità dell’utente di continuare ad utilizzare l’account.

Il Tribunale aveva ritenuto che le condotte apologetiche, per divenire illecite, debbano concretarsi in comportamenti fattivi di pericolo di ricostituzione del partito fascista. Pertanto, per integrare una violazione dei termini d’uso della piattaforma senza che intervenga una violazione del diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero, la condotta dell’utente avrebbe dovuto concretizzarsi in iniziative fattive volte a supportare ed elogiare l’ideologia fascista in una logica di espansione del consenso utile a concretizzare il pericolo di una sua riaffermazione.

Poiché l’utente aveva semplicemente espresso le proprie convinzioni ideologiche in una logica di dialettica e confronto, il Tribunale aveva ritenuto che le condotte dell’utente non potessero concretare una violazione degli “standard della comunità” quanto piuttosto una libera manifestazione del pensiero.

3. La decisione della Corte d’Appello

In sede di appello, la Corte ha svolto alcune interessanti riflessioni sia in tema di legge applicabile e opponibilità degli “standard della comunità” all’utente, sia in ambito di responsabilità contrattuale e risarcimento del danno relazionale.

3.1 Il contratto tra la piattaforma e l’utente

Quanto all’inquadramento giuridico della condotta, la Corte d’Appello ha in primo luogo ritenuto applicabile la legge italiana, nonché competente la giurisdizione italiana, in ragione del luogo di residenza abituale dell’utente / consumatore.

Inoltre, la Corte ha statuito l’esistenza di un contratto a titolo oneroso tra piattaforma e utente, sebbene l’iscrizione al social network non avesse mai previsto il pagamento di un corrispettivo. Richiamando alcuni precedenti dell’AGCM e del Consiglio di Stato, nonché le recenti modifiche intervenute al Codice del Consumo (sebbene non applicabili al caso in esame), la Corte ha infatti ricordato che la prestazione dei servizi da parte della piattaforma è bilanciata dalla concessione – in favore della piattaforma – del diritto di utilizzare i dati personali degli utenti: pur non avendo un contenuto patrimoniale immediatamente percepibile, la concessione della facoltà d’uso dei dati personali “costituisce il tassello fondamentale nella politica dell’impresa per attrarre il maggior numero di inserzionisti e realizzare lo scopo di impresa”, pertanto può essere trattato “alla stregua di un corrispettivo”.

In tal senso, valorizzando l’evoluzione della tecnologia ed i modelli di business applicati dai gestori delle piattaforme, la facoltà d’uso dei dati personali concessa dall’utente al social network deve essere considerata come una controprestazione a contenuto patrimoniale: è “l’idoneità intrinseca del dato personale – legittimamente acquisito e trattato, s’intende, il che dovrà essere sempre attentamente valutato – a dover essere considerata, in quel determinato contesto, oggetto di proficuo sfruttamento commerciale, così consentendo di ritenere integrato il requisito della patrimonialità della controprestazione”.

3.2 Il diritto della piattaforma di rimuovere i post e sospendere gli account

Chiarito che il contratto tra utente e piattaforma è a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, la Corte d’Appello ha ricordato che il contraente debole (l’utente / consumatore) ha diritto ad una tutela più forte rispetto ai casi di contratti stipulati a titolo gratuito. Tuttavia, è stata esclusa la nullità della clausola che attribuiva alla piattaforma il diritto di rimuovere i post e sospendere l’account dell’utente, in quanto ritenuta non vessatoria (sia a livello codicistico che consumeristico).

La Corte è giunta a tale conclusione valorizzando la non essenzialità dei servizi resi dalla piattaforma e la necessità, per la piattaforma, di disporre di uno strumento di verifica dei contenuti veicolati dagli utenti circa le condizioni d’uso del social network, fermo restando il successivo controllo giurisdizionale delle iniziative intraprese. La clausola che attribuisce ad una delle parti la facoltà di sospensione della prestazione in caso di inadempimento afferisce quindi alla normale regolamentazione del contratto, non impedisce di sollevare eccezioni e non rientra tra quelle particolarmente onerose essendo assimilabile all’eccezione di inadempimento.

3.3 La valutazione concreta dei contenuti

Nel merito, la Corte ha preliminarmente ricostruito la struttura delle condizioni d’uso del social network che impongono all’utente il rispetto di determinati obblighi e attribuiscono al gestore della piattaforma il diritto di rimuovere o bloccare i contenuti contrari a tali criteri nonché di sospendere l’account dell’utente. Si tratta, in sintesi, di clausole pattuite a salvaguardia dell’equilibrio tra la possibilità dell’utente di esprimersi e il pregiudizio che determinati contenuti possano arrecare alla sicurezza, al benessere o all’integrità della community.

Tale controllo deve essere verificato con particolare rigore poiché se, da un lato, il fatto che la piattaforma sia privata giustifica l’attribuzione di poteri di autotutela riconosciuti contrattualmente, d’altro canto, l’esercizio concreto di tali poteri non deve sfociare in comportamenti violativi della sfera di libertà d’espressione che costituisce la ragion d’essere dell’adesione a portali di questo tipo.

Fatte tali premesse, la Corte ha confermato che il contratto stipulato tra utente e piattaforma autorizza l’adozione di iniziative di sospensione ed altro, alle condizioni sopra sintetizzate, non solo in caso di comportamenti contrari alla legge (come, ad esempio, in caso di condotte che integrino il reato di apologia di fascismo), ma anche di violazioni dei termini d’uso della piattaforma.

Su questi principi, la Corte d’Appello ha condotto un esame dei singoli contenuti oggetto di intervento e rimozione per verificare, in ottica di equilibrio e bilanciamento, se l’intervento della piattaforma sia stato effettivamente sproporzionato.

In certi casi, la Corte ha individuato l’uso di toni gratuitamente offensivi che non trovano alcuna giustificazione nel contesto espresso, tali – se non da violare la legislazione vigente in tema di apologia di fascismo – da violare gli “standard della comunità” che impegnano l’utente ad esprimere il proprio pensiero senza irridere o danneggiare l’immagine o l’idea altrui. A titolo di esempio, sono stati ritenuti illeciti:

  • l’uso di metafore volte esclusivamente ad offendere un’iniziativa parlamentare, senza veicolare alcun pensiero significativo sulla materia;
  • l’uso di espressioni taglienti, denigratorie e sprezzanti, del tutto fuori misura perché prive di giustificazione per quella che appare essere una mera divergenza di vedute e appartenenza politica.

In altre circostanze, la Corte ha ritenuto non legittimo il ricorso da parte della piattaforma a forme repressive, in quanto i contenuti dell’utente apparivano come mere espressioni del pensiero. Ad esempio:

  • la pubblicazione di una foto raffigurante la bandiera della Repubblica di Salò accompagnata dal testo “oggi è la giornata della bandiera italiana e questa è la mia bandiera”;
  • la pubblicazione di un’immagine che riproduceva la scritta “DUX” attraverso la potatura di una pineta.

3.4 Il danno subito dall’utente

In punto di risarcimento del danno, la Corte ha ricordato come il ristoro di un pregiudizio non patrimoniale è ammesso quando venga accertata la lesione di un diritto inviolabile riconosciuto dalla Costituzione. Di esso deve distinguersi la porzione di danno relazionale quale proiezione esterna dell’individuo, e di danno morale, quale sofferenza interna ed intima della persona. La liquidazione deve avvenire tenendo conto di tutte le conseguenze derivate dall’evento dannoso, che deve essere allegato e provato nonché avere le caratteristiche di gravità e non futilità.

Nel caso di specie, gli episodi conseguenti ad alcune illegittime azioni di rimozione di post e sospensioni temporanee del profilo dell’utente rappresentano comportamenti idonei a produrre conseguenze dannose sia in termini di sofferenza interiore che di impedimento della possibilità di coltivare quelle relazioni quotidiane costituenti manifestazione della personalità che avevano costituito la ragione dell’adesione dell’utente alla piattaforma.

La Corte ha quindi ritenuto opportuno riparametrare l’entità del risarcimento (individuato in primo grado in Euro 15.000) alla sussistenza di 3 sospensioni illegittime, valutandone sia la durata complessiva (3 mesi) sia il fatto che tale periodo non sia stato continuativo, nonché tenendo conto che l’utente si era limitato ad allegare le dimensioni della propria rete (circa 2.500 persone), senza però specificare se e quante di queste relazioni temporaneamente sospese fossero significative sul piano dei rapporti interpersonali né la frequenza dei contatti temporaneamente perduti e non altrimenti coltivabili.

In considerazione di ciò, la Corte ha ritenuto di stimare in via equitativa il danno patito dall’utente nella somma complessiva di Euro 3.000.

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