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Update | I chiarimenti dell’IVASS in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi

L’IVASS ha recentemente pubblicato una serie di chiarimenti, al fine di risolvere alcuni dei dubbi sollevati dalle imprese assicurative e dalle principali associazioni di categoria degli intermediari assicurativi in merito all’applicazione di diverse disposizioni in materia di distribuzione assicurativa contenute nei Regolamenti IVASS n. 40/2018 e n. 45/2020.

Di seguito una breve disamina delle indicazioni maggiormente rilevanti fornite dall’IVASS.

I. Obbligo di registrazione delle conversazioni telefoniche.

L’IVASS ha innanzitutto chiarito che l’obbligo di registrazione delle conversazioni telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi sussiste unicamente in capo agli intermediari che esercitano la propria attività in maniera esclusiva mediante mezzi di comunicazione a distanza (art. 83 del Regolamento n. 40/2018). Un simile obbligo di registrazione non sussiste, dunque, in capo agli intermediari che svolgono con la presenza fisica del contraente anche solo una delle fasi attraverso cui si esplica l’attività di distribuzione assicurativa (promozione del prodotto, collocamento, vendita, ecc.).

II. Il rispetto dei requisiti di professionalità, organizzazione e onorabilità nell’attività di distribuzione assicurativa.

Ai sensi dell’art. 46 del Regolamento n. 40/2018, le imprese di assicurazione e riassicurazione devono garantire che l’attività di distribuzione avvenga nel rispetto dei requisiti professionali, organizzativi e di onorabilità previsti dalla normativa di settore.

Sul punto, l’IVASS ha precisato che per le imprese assicurative che si avvalgono dell’opera degli intermediari iscritti nella sezione B del RUI (i c.d. broker), tale obbligo si intende assolto mediante il rilascio da parte del broker di un’autodichiarazione con la quale quest’ultimo si impegni – sotto la propria responsabilità – al rispetto dei suddetti requisiti professionali, organizzativi e di onorabilità.

III. La consegna della documentazione precontrattuale al contraente.

Prima della conclusione del contratto, i distributori devono fornire al soggetto contraente su supporto cartaceo le informazioni precontrattuali previste dall’allegato 3 del Regolamento n. 41/2018 (art. 56 del Regolamento n. 40/2018). Trattasi in particolare delle informazioni concernenti l’identità dell’intermediario, gli strumenti previsti a tutela dell’assicurato nell’esecuzione del contratto, le attività svolte dall’intermediario, le modalità di risoluzione di eventuali situazioni di conflitto di interesse, ecc.

Al riguardo, l’IVASS ha chiarito che tali informazioni precontrattuali possono essere consegnate al contraente con modalità digitale unicamente previo consenso dello stesso, in ottemperanza all’art. 120 quater del D. Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private).

IV. Interruzione del rapporto di distribuzione nei casi di maggiore gravità.

L’impresa che emette un prodotto assicurativo può interrompere il rapporto commerciale intercorrente con l’intermediario nei “casi di maggiore gravità”, come previsto dall’articolo 9, comma 3, lett. f), del Regolamento n. 45/2020 (entrato in vigore il 31 marzo 2021). La vaghezza del dato testuale ha condotto gli operatori del settore a richiedere un intervento interpretativo dell’IVASS.

L’Autorità di Vigilanza ha, pertanto, fatto luce sulla portata applicativa della disposizione, chiarendo che per “casi di maggiore gravità” possono intendersi – a titolo meramente esemplificativo – le reiterate violazioni da parte dell’intermediario delle disposizioni previste dal Regolamento n. 45/2020, ed in particolare di quelle che stabiliscono il divieto di distribuzione del prodotto assicurativo ai clienti rientranti nel mercato di riferimento negativo.

V. Il mercato di riferimento nella distribuzione del prodotto assicurativo.

L’impresa emittente, difatti, è tenuta ad individuare la tipologia di clienti a cui il prodotto assicurativo è rivolto (c.d. mercato di riferimento effettivo). A tal fine, la stessa deve tener conto dei seguenti fattori:

  • i rischi a cui è potenzialmente esposto il contraente;
  • le esigenze e gli obiettivi del cliente;
  • le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle esclusioni e alle limitazioni di operatività della polizza;
  • il livello di conoscenza del cliente;
  • l’età del cliente, il profilo occupazionale e la sua situazione familiare.

Sulla base dei medesimi fattori appena menzionati, i produttori individuano anche il mercato di riferimento negativo, ovverosia la tipologia di clienti a cui il prodotto non può essere distribuito.

Al pari dell’impresa emittente, anche l’intermediario è chiamato ad individuare il mercato di riferimento effettivo e negativo.

Sul punto l’IVASS ha precisato che, laddove all’esito delle valutazioni effettuate dall’intermediario i mercati di riferimento dallo stesso individuati non dovessero coincidere con quelli identificati dall’impresa emittente, il primo dovrà prontamente informare l’impresa assicurativa affinché vengano adottati i rimedi del caso.

In attesa che giunga a compimento l’annunciato progetto di revisione della regolamentazione IVASS in materia di distribuzione assicurativa, i chiarimenti forniti offrono delle utili indicazioni agli operatori del settore assicurativo ai fini dell’adempimento delle disposizioni di vigilanza.

Il provvedimento completo dell’IVASS è disponibile qui.

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