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Update | Legge di delegazione europea: novità in tema di trasferimento della sede sociale all’estero

La Legge 4 agosto 2022, n. 127 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea”, nota come Legge di delegazione europea 2021, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 agosto 2022.

L’articolo 3 della presente Legge enuncia i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva europea 2019/2121, la quale modifica la precedente direttiva 2017/1131 sulle trasformazioni transfrontaliere, fusioni e scissioni.

Tale articolo specifica come il Governo italiano, nell’esercitare il potere di delega, sia tenuto anche a disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato, anche non appartenente all’Unione europea, nonché a regolamentare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti.

Di particolare interesse, risulta il punto f), il quale prevede che il governo debba “disciplinare il trasferimento della sede sociale all’estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell’articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l’operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che alla medesima data hanno trasferito la sede all’estero mantenendo la legge italiana”.

All’interno della Legge di delegazione europea 2021 vieni quindi ribadito il principio europeo della libertà di stabilimento, previsto all’articolo 49 TFUE, in base al quale le società possono decidere non solo di trasferire la propria sede sociale in un altro Paese europeo ma anche di mantenere l’ordinamento proprio del Paese di costituzione.

La questione diventa più complessa nel caso di trasferimento della sede sociale in un Paese extra-UE, poiché non si applica il principio di libertà di stabilimento, ma risulta necessario effettuare una valutazione relativa alla normativa del Paese di destinazione in questione per individuare la legge applicabile e gli adempimenti necessari al fine di rendere efficace il trasferimento.

Restiamo in attesa dell’implementazione da parte del Governo Italiano.

 

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