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Update | L’Italia recepisce la Direttiva Omnibus: rilevanti novità per modalità di comunicazione degli sconti, marke...

  1. Premessa

Dopo un articolato processo di approvazione che ha generato un ritardo di quasi 10 mesi rispetto al termine fissato dall’Unione Europea, è stato pubblicato il D.Lgs. 26/2023 attuativo della Direttiva Omnibus 2019/2161 volta ad una migliore applicazione e modernizzazione delle norme relative alla protezione dei consumatori.

Il Decreto introduce molte novità nel Codice del Consumo con l’obiettivo di aggiornare il quadro legislativo a 12 anni dall’ultimo intervento organico.

 

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  1. Gli annunci di riduzione di prezzo (art. 17-bis)

Il profilo più innovativo e di maggiore interesse riguarda le modalità di comunicazione delle riduzioni di prezzo.

Con l’obiettivo di evitare pratiche ingannevoli nelle modalità di prospettazione degli sconti, ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il – e deve essere calcolato sul – prezzo precedente più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo. Non è quindi più possibile calcolare gli sconti sul prezzo di listino, salvo sia effettivamente applicato secondo le nuove regole.

Sono previste alcune eccezioni per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, per i c.d. “prezzi di lancio” di prodotti caratterizzati da successivi annunci di incremento del prezzo e per le vendite sottocosto.

In caso di riduzioni di prezzo progressive nell’ambito di una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il termine di paragone rimane quello iniziale anteriore all’applicazione del primo sconto.

Le sanzioni introdotte sono di importo limitato, ma restano applicabili quelle previste per le pratiche commerciali scorrette che l’AGCM ha già irrogato nel recente caso Yoox e in altri provvedimenti gemelli.

La norma si applicherà dal 01.07.2023, pertanto i saldi estivi saranno impattati in maniera sostanziale dalle nuove regole.

 

  1. Le nuove definizioni normative (art. 18-45)

Il Decreto aggiorna alcune definizioni e ne introduce di nuove nell’ottica di modernizzare alcune norme del Codice del Consumo:

  • “prodotto” è qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi;
  • “bene” include anche il bene mobile che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale;
  • “contratto di servizi” include anche la fornitura di servizi digitali;
  • “servizio digitale” è un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o accedervi in formato digitale, nonché un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati;
  • classificazione” (ossia le modalità di presentazione di una lista di prodotti) è la rilevanza attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;
  • mercato online” (ossia marketplace) è un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parti di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.

 

  1. Pratiche commerciali ingannevoli (artt. 21-23)

4.1    Azioni ingannevoli

È qualificato come ingannevole il c.d. “dual quality”, ossia una attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato UE, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre il bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo in caso di giustificazione per fattori legittimi e oggettivi.

4.2    Omissioni ingannevoli

Tra le informazioni rilevanti da fornire al consumatore al fine di non incorrere in un’omissione ingannevole:

  • sono state eliminate le modalità di trattamento dei reclami;
  • è stata inserita, per i mercati online, la necessità di indicare se il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno;
  • nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri;
  • se il professionista fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

4.3    Pratiche considerate in ogni caso ingannevoli

È stato aggiornato l’elenco di pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli che ora includono le seguenti attività:

  • fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che siano indicati gli annunci pubblicitari a pagamento per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno di tali risultati;
  • in ambito di “secondary ticketing”, rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all’acquisto di biglietti;
  • indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori;
  • inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.

 

  1. Sanzioni pecuniarie (art. 27-37bis)

5.1    Pratiche commerciali sleali

Al fine di incrementare l’effetto deterrente, il massimo edittale per le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pratiche commerciali sleali è stato incrementato da Euro 5.000.000 ad Euro 10.000.000, con minimo edittale fissato ad Euro 50.000 per casi specifici.

Nella stessa ottica, in caso di c.d. “infrazioni diffuse” – ossia violazioni di norme consumeristiche di rilievo transfrontaliero nell’Unione Europea – il massimo edittale prevede ora una soglia mobile del 4% del fatturato annuo del professionista o, laddove non siano disponibili informazioni sul fatturato, Euro 2.000.000.

Sono inoltre codificati alcuni criteri – non esaustivi – che l’AGCM dovrà tenere in considerazione per l’irrogazione delle sanzioni:

  • natura, gravità, entità e durata della violazione;
  • eventuali azioni intraprese per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
  • eventuali violazioni commesse in precedenza;
  • benefici finanziari conseguiti o perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione;
  • sanzioni inflitte dal professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri;
  • eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti.

5.2    Azioni dirette dei consumatori

I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono ora adire il Giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

5.3    Clausole vessatorie

In caso di utilizzo di clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, in aggiunta alla declaratoria di nullità l’AGCM può ora irrogare le medesime sanzioni previste per le pratiche commerciali sleali.

 

  1. Contratti con i consumatori (art. 46-52)

6.1    Dati personali come corrispettivo

In continuità con le innovazioni applicabili dal 01.01.2022 in materia di garanzia legale di conformità, è ora previsto che le norme relative ai contratti con i consumatori (ad esempio, gli obblighi di informazione, i requisiti formali, il diritto di recesso) si applicano anche quando il professionista fornisce un servizio o un contenuto digitale al consumatore che, in sostituzione del pagamento di un prezzo, si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati siano trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del contratto o per l’assolvimento di obblighi di legge.

6.2    Obblighi di informazione

L’elenco delle informazioni da fornire al consumatore prima che sia vincolato da contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali è stato aggiornato al fine di:

  • allineare le nuove definizioni di “beni digitali” e “servizi digitali”;
  • imporre al professionista di fornire al consumatore anche un numero di telefono e un indirizzo email, nonché informazioni su eventuali altri mezzi di comunicazione offerti purché consentano un contatto rapido ed una comunicazione efficace;
  • indicare se il prezzo applicato al consumatore è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.

6.3    Obblighi di informazione supplementari per i contratti conclusi su mercati online

In ragione delle peculiarità dei marketplace, è previsto che – prima che il consumatore sia vincolato da un contratto su un mercato online – il fornitore del mercato online debba indicare al consumatore alcuni dati supplementari tra cui:

  • informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia direttamente e facilmente accessibile, in merito ai principali parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore con un risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri;
  • se il terzo che offre beni o servizi è un professionista o un consumatore;
  • qualora il terzo che offre beni o servizi non sia un professionista, l’indicazione che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori;
  • il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni o servizi e il fornitore del mercato online, senza pregiudizio per le rispettive responsabilità.

6.4    Diritto di recesso

Il termine per l’esercizio del diritto di recesso dai contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione di un consumatore o di escursioni organizzate da un professionista è esteso da 14 a 30 giorni.

Le norme sugli effetti del recesso sono inoltre ora allineate alle peculiarità di contenuti e servizi digitali.

 

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