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Update | Luglio 2023: le novità in corso di discussione in parlamento a favore di startup e delle piccole e medie impre...

La proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti è stata approvata in prima lettura dalla Camera nella seduta del 19 luglio 2023.

Oltre ad intervenire sul limite di patrimonio netto delle società di investimento semplice, innalzato da 25 a 50 milioni di euro, il provvedimento interviene in particolare sulle agevolazioni fiscali in favore delle start-up e PMI innovative, affinché ne sia consentita la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dal contribuente.

Una prima novità è rappresentata dalla detrazione IRPEF in regime de minimis pari al 50% (invece del 30%) per gli investimenti in start-up e PMI innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta:

  • €100.000, per le start-up innovative;
  • €300.000, per le PMI innovative.

In entrambi i casi, l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso del termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

In caso di incapienza, è previsto che che l’eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d’imposta:

  • utilizzabile in dichiarazione; oppure
  • fruito in compensazione mediante F24.

Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Seconda novità introdotta dal provvedimento è la detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up e PMI innovative. È previsto che tale detassazione non si applichi agli investimenti effettuati in regime de minimis sopra menzionati. Rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%.

Quanto alle PMI innovative, è stata aggiunta un’ulteriore condizione a quelle già esistenti per godere dell’esenzione fiscale. In particolare, è richiesto che le PMI innovative partecipate soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell’articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014, cioè:

  • non avere operato in alcun mercato;
  • operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
  • necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano
  • aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Infine, è previsto che siano esenti da imposizione le plusvalenze derivanti da reinvestimento entro un anno in start up o PMI se:

  • le partecipazioni oggetto di cessione erano in possesso dell’investitore già al 25 luglio 2021;
  • le partecipazioni sono reinvestite in PMI che soddisfano i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014.

Da monitorare nei prossimi giorni l’iter della norma.

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