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Update | Manifestazioni a premio: nuova versione delle FAQ a poche settimane dall’ultima pubblicazione

A distanza di poche settimane dalla pubblicazione delle nuove risposte alle FAQ in materia di manifestazioni a premio, che avevano aggiornato gli orientamenti del 2020, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico) ha rilasciato una nuova versione del documento che – tuttavia – lascia alcuni dubbi interpretativi: CLICCA QUI per leggere il testo completo.

Imprese estere e normativa applicabile

Il Ministero ha chiarito che le imprese aventi sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea possono scegliere di svolgere le manifestazioni a premio applicando la normativa italiana invece di avvalersi di quella propria dello Stato di appartenenza.

In precedenza, la dizione letterale utilizzata dal Ministero sembrava disporre per l’applicazione della normativa dello Stato di appartenenza del soggetto promotore, sebbene fosse piuttosto chiaro che – a tutela del consumatore italiano – non vi fossero vincoli all’organizzazione dell’iniziativa nel rispetto della normativa italiana.

Piattaforme, siti web e mirroring

Appare invece meno chiaro il nuovo intervento relativo all’uso di piattaforme web, alla localizzazione geografica dei server ed all’obbligo di provvedere al mirroring.

Con le modifiche di dicembre 2022 apportate alla FAQ n. 6, il Ministero aveva fornito alcune indicazioni relative alle sole imprese estere extra UE. Tuttavia, già in tale sede non era apparsa del tutto chiara la portata dell’intervento poiché il cambio di lettura non era stato trasposto nella FAQ n. 7 la cui risposta era rimasta inalterata.

L’ultima versione di gennaio 2023 apporta delle nuove modifiche con l’uso di dizioni che appaiono, però, soggette ad interpretazioni differenti. La possibilità di avvalersi, per la raccolta dei dati dei partecipanti, di piattaforme anche allocate all’estero viene infatti dedicata a “qualsiasi impresa, anche non appartenente alla UE e senza sede in Italia” ma viene fatto salvo “quanto detto nella precedente FAQ n. 5” (ossia la facoltà per le imprese con sede in UE di avvalersi della propria legge nazionale). Il riferimento a “qualsiasi impresa, anche non appartenente alla UE” sembrerebbe includere ogni impresa a prescindere dalla collocazione geografica della sede, mentre “e senza sede in Italia” sembrerebbe sottintendere “e anche senza sede in Italia”: se la lettura fosse corretta, la FAQ troverebbe applicazione per ogni impresa (italiana, UE ed extra-UE) ma non si spiegherebbe, invece, il richiamo all’applicazione del DPR 430/2001 che per le imprese UE può essere evitato (FAQ n. 5). Sarà quindi fondamentale verificare le concrete modalità applicative del Ministero.

Quanto al mirroring, il Ministero torna invece sui propri passi e – confermando i dubbi che erano stati avanzati nel commento alle FAQ di dicembre 2022 – ribadisce che i dati necessari per lo svolgimento delle attività d’individuazione dei vincitori devono essere trasferiti in sicurezza su un server italiano con un sistema di tipo mirroring o analogo che dovrà, inoltre, essere assistito da una relazione tecnica peritale.

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