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Update | Riciclaggio ed associazione a delinquere: la Cassazione nega la sussistenza di un rapporto di “presupposizion...

Nel corso degli anni, la Giurisprudenza ha cercato più volte di definire il problema relativo al rapporto sussistente tra il reato di riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p. e il reato di associazione a delinquere di cui all’art. 416 c.p.

Di recente, la Cassazione ha chiarito che i beni oggetti del delitto di riciclaggio non possono derivare dalla condotta associativa per impossibilità ontologica, posto che la partecipazione all’associazione a delinquere non è una condotta automaticamente produttiva di proventi illeciti che possono costituire oggetto del delitto previsto dall’art. 648 bis c.p.

Con sentenza n. 14232 del 13/04/2022, la Sezione Seconda della Suprema Corte ha infatti affermato che «tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all’art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di “presupposizione”, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all’art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all’associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso».

Con l’affermazione di tale principio, è stata evidenziata la differenza tra associazione a delinquere e associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p. che, al contrario, può costituire il presupposto del delitto di riciclaggio, in quanto di per sé idonea a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, a prescindere dalla realizzazione di specifici reati.

La ratio del delitto di associazione a delinquere, infatti, è quella di punire il mero fatto di associarsi allo scopo di commettere più reati e, di conseguenza, la correlazione tra bene e reato – richiesta dall’art. 240, comma 1, c.p. – non può essere intesa, in tale ipotesi, come il vantaggio economico positivo di diretta ed immediata derivazione causale del reato presupposto.

In conclusione, il reato di associazione a delinquere non genera automaticamente dai reati-fine vantaggi economici costituenti il prodotto o il profitto illecito immediatamente ricollegabile al sodalizio criminale (e come tali suscettibili di confisca), poiché il mero fatto di associarsi finalizzato alla commissione di più reati è di per sé improduttivo di ricchezze illecite.

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