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AGCOM fissa l’elenco definitivo dei servizi audiovisivi online di interesse generale: scattano gli obblighi di pro...

L’AGCOM ha pubblicato l’elenco definitivo dei servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale — i cosiddetti SIG — distribuiti attraverso piattaforme online, con la Delibera n. 97/26/CONS, che entra in vigore all’atto della pubblicazione (avvenuta il 4 maggio 2026) ed è aggiornata con cadenza annuale.
La lista dei SIG è ora divenuta definitiva, dopo che la stessa AGCOM ne aveva pubblicato una versione provvisoria in data 19 gennaio 2026, alla quale gli interessati potevano chiedere l’eventuale rettifica nei quindici giorni successivi.

Per comprenderne la portata di questo elenco, occorre risalire alla Delibera n. 250/25/CONS, con cui AGCOM aveva ridisegnato in modo organico la disciplina della prominence nel mercato audiovisivo italiano, recependo le indicazioni provenienti dal diritto europeo — in particolare dalla Direttiva sui Servizi di Media Audiovisivi (AVMS) e dal Regolamento europeo sulla libertà dei media. Quella delibera aveva introdotto un duplice meccanismo: da un lato, la definizione dei criteri per qualificare un servizio come “di interesse generale”; dall’altro, l’imposizione di obblighi di visibilità prioritaria a carico dei distributori che controllano i principali punti di accesso ai contenuti digitali.
I criteri stabiliti dalla Delibera n. 250/25/CONS per la qualificazione come SIG sono molteplici e cumulativi. Un servizio deve dimostrare una rilevanza informativa, culturale, educativa o di intrattenimento per la collettività, un’ampiezza e pluralità del pubblico raggiunto, un contributo al pluralismo dell’informazione e alla coesione sociale, nonché un adeguato livello di accessibilità, anche in favore delle persone con disabilità. Si tratta di parametri pensati per individuare quei servizi che, pur operando in un ambiente digitale sempre più frammentato e commerciale, svolgono una funzione di interesse pubblico riconosciuta dall’ordinamento.

Accanto ai criteri di qualificazione, la Delibera n. 250/25/CONS aveva disciplinato con precisione gli obblighi gravanti sui distributori, ossia su tutti quei soggetti che gestiscono le interfacce attraverso cui gli utenti accedono ai contenuti: produttori di smart TV, fornitori di set-top box, gestori di aggregatori di contenuti e operatori di qualsiasi altro punto di accesso digitale ai servizi audiovisivi e radiofonici.

Questi soggetti sono tenuti a garantire una posizione di rilievo — la prominence, appunto — ai servizi inclusi nell’elenco SIG, senza introdurre discriminazioni di natura commerciale o tecnica. In termini pratici, ciò significa che i servizi qualificati devono essere facilmente individuabili, raggiungibili e visibili all’interno delle interfacce utente, indipendentemente da accordi commerciali o scelte editoriali del distributore.
Con l’adozione della Delibera n. 97/26/CONS e la pubblicazione dell’elenco definitivo, questo impianto normativo cessa di essere astratto e diventa operativo. I distributori sono ora tenuti ad adeguare le proprie interfacce e i propri sistemi di raccomandazione ai contenuti per rispettare gli obblighi di prominence nei confronti dei servizi iscritti nell’elenco. I fornitori dei servizi SIG, dal canto loro, devono monitorare il proprio posizionamento sulle principali piattaforme e verificare di continuare a soddisfare i requisiti che ne hanno determinato l’iscrizione, in vista delle revisioni periodiche dell’elenco previste dalla stessa disciplina regolatoria.

La lista è suddivisa in otto sezioni e riporta i servizi di interesse generale in accordo a quanto previsto dalle Linee guida SIG: i) le prime cinque sezioni corrispondono alle cinque applicazioni dei fornitori dei servizi generalisti e corrispondono a Rai, Reti Televisive Italiane, La7, Sky Italia e Discovery. La sesta sezione corrisponde all’applicazione “Tv locali”, la settima all’applicazione “Tv nazionali”, l’ottava all’applicazione “Radio”. L’AGCOM precisa, poi, che i servizi di media sono riportati nella lista in ordine alfabetico a mero fine di elencazione, ma resta fermo quanto previsto dalle Linee guida SIG (ovvero dalla Delibera n. 250/25/CONS) circa la disposizione degli stessi in ordine di attribuzione del numero LCN.

Le implicazioni pratiche sono di ampia portata. Non si tratta soltanto di adempiere a un obbligo formale: la presenza nell’elenco SIG — e il conseguente diritto alla prominence — può influenzare in modo significativo le strategie di distribuzione, la visibilità sul mercato e, in ultima analisi, l’accesso degli utenti all’informazione e alla cultura nel contesto digitale.
Per le piattaforme, invece, l’adeguamento richiede un’analisi puntuale delle proprie interfacce e dei meccanismi algoritmici di raccomandazione, con possibili impatti sui modelli di business fondati sulla valorizzazione commerciale degli spazi di visibilità.