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Aggiudicazione all’asta dell’immobile pignorato: non è prorogabile il termine per il versamento del saldo p...

La Suprema Corte si è espressa in tema di prorogabilità del termine per il versamento del saldo prezzo in caso di vendita all’asta e conseguente aggiudicazione di un immobile pignorato.

Il caso nasce dal Tribunale di Busto Arsizio ove era stata concessa agli aggiudicatari una proroga del termine, invocando il disposto dell’art. 153 c.p.c., secondo cui: ‘La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.’.

La creditrice, tuttavia, aveva ritenuto non condivisibile la tesi del Giudice di merito, che si appalesava come lesiva dell’interesse pubblicistico alla trasparenza della gara, che sarebbe frustrata da un provvedimento con cui, ex post, viene consentito un mutamento delle condizioni di vendita, tra le quali vi è, appunto, il termine per il pagamento del prezzo.

Secondo la Corte di Cassazione, il versamento tardivo del saldo prezzo non può essere ricompreso nella fattispecie di operatività dell’art. 153 c.p.c., relativa alla rimessione in termini, trattandosi, invece, di una mera richiesta di proroga.

La proroga è possibile solo per termini ordinatori, solo prima della scadenza del termine stesso e solo per motivi particolarmente gravi.

Essendo il termine per il versamento del saldo prezzo dell’aggiudicazione di natura perentoria, tale termine non può essere prorogato.

‘In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per l’intero sviluppo della vendita forzata – l’uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte.’ Corte di Cassazione, sentenza n. 32136/2019

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