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Corte di giustizia: non si esaurisce il diritto d’autore se l’opera è pubblicata in una forma diversa

 

La Corte di giustizia dell’Unione Europea torna a pronunciarsi sul principio di esaurimento del diritto di distribuzione delle opere originali

Il titolare dei diritti d’autore su un’opera pittorica, il quale ha acconsentito all’immissione in commercio della stessa sotto forma di poster, può opporsi alla futura commercializzazione dell’opera trasferita su tela? È questo il quesito alla base della domanda di pronuncia pregiudiziale che la Corte di Cassazione olandese ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi, nella causa C-419/13 (Art & Allposters International BV contro Stichting Pictoright), sull’interpretazione dell’art. 4 della Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
Tale norma stabilisce, a favore degli autori, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. Tale diritto è tuttavia destinato ad esaurirsi all’interno della Comunità, quando la prima commercializzazione di tale oggetto sia stata effettuata con il consenso del titolare. Il caso alla base della domanda pregiudiziale sollevata dalla corte olandese trae origine da una controversia tra la Stichting Pictoright, società olandese per la gestione collettiva dei diritti d’autore che tutela, tra l’altro, i diritti degli eredi di rinomati pittori e l’Art & Allposters International BV, società che commercializza tramite Internet poster e altre riproduzioni di opere di tali artisti. La Stichting Pictoright lamentava in particolare che la riproduzione dell’opera su tela da parte della Allposters rappresentava una nuova pubblicazione non autorizzata, avendo l’autore acconsentito soltanto alla commercializzazione dell’opera sotto forma di poster e non anche riversata su tela.
Sosteneva la Pictoright, infatti, che la regola dell’esaurimento si riferisce all’oggetto, vale a dire all’originale o alle copie dell’opera, senza che rientrino in tale nozione le riproduzioni trasferite su tela, in quanto queste ultime risultano sostanzialmente diverse dagli originali o dalle loro copie per effetto delle profonde modifiche subite dai poster durante il procedimento di trasferimento su tela.
Chiamata in giudizio dinnanzi al tribunale olandese, la Allposters si era costituita in giudizio contestando che solo la creazione immateriale costituisce l’opera ai sensi del diritto d’autore, e non anche l’oggetto fisico in cui essa è incorporata. Pertanto, il trasferimento su tela comporterebbe una modifica solo dell’oggetto fisico, ma la creazione immateriale rimarrebbe inalterata, per cui la modifica solo del suo supporto non influirebbe sull’applicazione della regola dell’esaurimento, con la conseguenza che l’immissione in commercio dell’opera esaurirebbe anche il diritto di vietare ulteriori commercializzazioni della stessa sotto forme diverse.
La Corte di giustizia, richiamandosi alla precedente giurisprudenza in materia, conforme anche al diritto internazionale ed in particolare al trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, ha ritenuto che il legislatore comunitario ha voluto dare agli autori il controllo sulla prima commercializzazione di ogni oggetto tangibile che incorpora la loro creazione immateriale, limitando pertanto l’esaurimento del diritto di distribuzione all’oggetto tangibile e non alla creazione immateriale.
D’altronde, il trasferimento su tela non comporta una variazione dell’originale, che implicherebbe un adattamento dell’opera e quindi si esulerebbe dal campo di applicazione della Direttiva 2001/29/CE, bensì solo una modifica del supporto materiale in cui essa è incorporata.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di giustizia, con sentenza pronunciata lo scorso 22 gennaio 2015, ha concluso che la regola di esaurimento del diritto di distribuzione non si applica all’ipotesi in cui un’opera protetta, commercializzata in una determinata forma nell’Unione con il consenso del titolare del diritto d’autore, subisce una sostituzione del proprio supporto, quale il trasferimento su tela della riproduzione presente su un poster cartaceo, e viene nuovamente immessa sul mercato in tale nuova forma.

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