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Corte di Giustizia UE: è lecito l’uso di link ipertestuali per esercitare il diritto di citazione di un’opera

Con sentenza del 29/07/2019 (causa C-516/17), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito numerose interpretazioni in materia di (i) eccezioni ai diritti di riproduzione e comunicazione di opere tutelate dal diritto d’autore, (ii) diritto di cronaca e (iii) diritto di citazione.

La fattispecie riguardava un articolo scritto nel 1988 dal membro del Parlamento federale tedesco Volker Beck che, in sede di pubblicazione, era stato modificato dall’editore sia nel titolo sia in una singola frase. Malgrado le lamentele dell’autore, l’editore si era rifiutato di dare atto di tale circostanza in sede di distribuzione dell’opera.

Durante la campagna elettorale del 2013, lo scritto era poi riemerso (a causa dei contenuti discussi e poco condivisi) e l’autore – dopo aver inviato a varie redazioni giornalistiche la versione originaria e quella modificata per evidenziare gli interventi non autorizzati svolti dall’editore, in modo da negare la paternità di quanto pubblicato – aveva comunque negato il proprio consenso alla ulteriore pubblicazione dell’articolo, provvedendovi autonomamente sul proprio sito internet insieme alla dicitura “Mi distanzio dal presente articolo”.

Pochi giorni dopo, la redazione dello Spiegel Online ha pubblicato un articolo affermando che il messaggio centrale del manoscritto di Beck non era stato alterato dall’editore e, a riprova di ciò, ha messo a disposizione degli utenti – tramite download – le due versioni dello stesso.

L’autore ha quindi adito il Tribunale competente lamentando una lesione del proprio diritto d’autore e, in sede di impugnazione, la Corte ha rinviato alcune questioni alla Corte di Giustizia.

In primo luogo, la Corte di Giustizia ha chiarito che le eccezioni previste dalla Direttiva 2001/29 “non costituiscono misure di armonizzazione completa” e che spetta agli Stati membri salvaguardarne l’effetto utile e rispettarne le finalità.

Sul rapporto tra interesse dell’autore e interesse pubblico e, quindi, in punto di diritto di cronaca, la Corte ha dichiarato che gli Stati non hanno la possibilità di introdurre deroghe al diritto d’autore ulteriori rispetto a quelle previste a livello comunitario.

Inoltre, dopo aver ricordato che “la citazione si caratterizza essenzialmente per l’utilizzo, da parte di un utente che non ne sia l’autore, di un’opera […] al fine di illustrare un’affermazione, di difendere un’opinione o, ancora, di permettere un confronto intellettuale”, la Corte ha evidenziato come nessuna norma imponga che la citazione sia esercitata tramite inclusione inscindibile (ad esempio attraverso rientri tipografici o riproduzioni in note a piè di pagina) nel materiale che la cita, essendo pertanto possibile l’utilizzo di un collegamento ipertestuale. Tuttavia, laddove le opere citate siano rese disponibili “quali file consultabili autonomamente […] l’utilizzo in questione [deve essere] fatto conformemente ai buoni usi e [deve limitarsi] a quanto giustificato dallo scopo specifico, di modo che l’utilizzo di tale manoscritto e di tale articolo a fini di citazione non [ecceda] i limiti di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito dalla citazione di cui trattasi”.

Spetterà, pertanto, al giudice del rinvio valutare se lo Spiegel Online, rendendo disponibili i testi integrali delle due versioni del manoscritto, si sia limitato a quanto necessario o abbia travalicato il perimetro del diritto di citazione.

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