Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Diritto all’oblio: dopo la Corte di Giustizia, tocca al Garante

 

Diritto all’oblio: primi provvedimenti del Garante dopo la pronuncia della Corte di Giustizia

Con la sentenza del 13 maggio 2014, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia in merito al diritto all’oblio. Nella sentenza in questione, la Corte afferma la possibilità di chiedere direttamente al motore di ricerca, nel caso di specie a Google, la rimozione, dai propri risultati di ricerca, di quei link che indirizzano a siti che sono ritenuti dal soggetto richiedente lesivi del proprio diritto di privacy e in particolar modo del diritto all’oblio. La novità della pronuncia sta nel fatto che secondo il parere della Corte (che, tramite un’elaborata motivazione, considera il motore di ricerca “titolare del trattamento dei dati”), tale rimozione, o più correttamente deindicizzazione, possa avvenire senza dover necessariamente coinvolgere i gestori dei siti Internet e delle pagine dei giornali on line sui cui risiedono le notizie. Per arrivare alla deindicizzazione dei contenuti contestati, il motore di ricerca dovrebbe caso per caso elaborare considerazioni in merito a diversi elementi, come ad esempio l’interesse pubblico a conoscere la notizia, il grado di precisione con cui la notizia riporta l’avvenimento, il periodo trascorso tra quest’ultimo e la pubblicazione della notizia. La Corte di Giustizia con questa pronuncia cerca di bilanciare l’interesse di trovare facilmente i contenuti in Rete, derivato di un diritto pilastro della nostra Costituzione, quello dell’informazione, e il diritto all’oblio degli utenti, più recente ma non meno importante per la tutela della privacy e della vita personale che dovrebbero essere garantiti ad ogni persona. Per arrivare ad un equilibro la Corte prevede sì la possibilità di rimozione del link che veicola al contenuto, ma dall’altra parte tale rimozione avverrebbe solo se tale link fosse nominativo. La conseguenza che ne deriva è che tale contenuto possa essere comunque reperibile attraverso altre chiavi di ricerca. A livello europeo, al fine di spiegare meglio l’ambito di applicazione di tale pronuncia, il gruppo di lavoro dei garanti europei, c.d. Gruppo Articolo 29 perché costituitosi sulla base dell’art. 29 della direttiva europea sulla privacy, ha prodotto delle linee guida che dovrebbero facilitare l’elaborazione di criteri comuni, rendendo così omogenee le decisioni dei motori di ricerca. A livello nazionale, il nostro Garante Privacy si è già dovuto esprimere su alcune richieste di deindicizzazione che Google ha rifiutato. Nella maggior parte dei casi il mancato accoglimento da parte di Google delle segnalazioni degli utenti è stato riconfermato dall’Autorità, che non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio; la conferma delle decisioni di Google, in particolare, ha riguardato i casi in cui la richiesta di deindicizzazione si riferiva a vicende processuali tuttora in corso e per cui, pertanto, sussiste ancora un interesse pubblico a conoscerne le varie fasi processuali e/o a vicende processuali definite di recente. L’esistenza di questo duplice “giudizio” configura in astratto il rischio che Google rigetti a priori tutte le richieste di deindicizzazione, lasciando che gli utenti facciano ricorso al Garante per vedersi tutelati i loro diritti. In una recente intervista, Antonello Soro, Presidente del Garante Privacy, sembra comunque ottimista circa la disponibilità di Google a conformarsi alle disposizioni previste dai Garanti Europei, assumendo un ruolo attivo in ordine alle richieste di deindicizzazione che gli pervengano. Ulteriore elemento critico degno di evidenza è il fatto che le linee guida prodotte dai garanti europei richiedono la deindicizzazione, laddove ne sussistano i presupposti, non solo dei contenuti dei domini europei ma anche extra-europei, al fine di garantire un’effettiva tutela dei diritti degli individui, poiché una tutela limitata solo al territorio europeo non sarebbe sufficiente. Per arrivare a risultati che possano soddisfare il diritto all’oblio e di privacy degli utenti, evitando un “braccio di ferro” tra motori di ricerca e garanti, occorre aprire un dialogo tra tali soggetti, addivenendo a soluzioni uniformi e condivise: dialogo, che secondo Antonello Soro rappresenta “la condizione indispensabile per far evolvere la società dell’informazione nel rispetto di diritti fondamentali”.

Leave a comment