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Emergenza COVID-19 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

ai sensi dell’art. 84 del DL 18/2020, dell’art. 36 del DL 23/2020 e della nota del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19 marzo 2020.

 

1) LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

La sospensione dei termini per la notifica dei ricorsi

I termini per la notificazione dei ricorsi sono sospesi dal 8 marzo 2020 al 3 maggio 2020 inclusi.

Per ricorsi devono intendersi quelli di primo e secondo grado, quello introduttivo, in appello, incidentale, per motivi aggiunti.

 

La sospensione dei termini processuali (diversi da quelli per la notifica dei ricorsi)

I termini processuali, anche se intermedi o a ritroso – ivi inclusi, quindi, quelli relativi ai depositi ex art. 73, comma 1, c.p.a. – sono sospesi dal 8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020

 

2) LA TRATTAZIONE ED I RINVII DELLE UDIENZE

Le udienze camerali e di merito fissate nel periodo dal 8 marzo a 15 aprile 2020

 

Le udienze di merito e camerali fissate in questo periodo sono rinviate d’ufficio ad una data successiva al 15 aprile 2020.

La Segreteria comunicherà alle parti la nuova data di udienza.

 

Le udienze camerali e di merito fissate nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020

In questo periodo, in alternativa al rinvio dell’udienza, è possibile che le cause di merito e camerali passino in decisione se richiesto congiuntamente da tutte le parti costituite, con istanza depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza, entro le ore 12.

 

Entro lo stesso termine le parti possono depositare delle brevi note.

 

Non è prevista la discussione orale.

 

È possibile definire il giudizio con sentenza resa in forma semplificata senza dare l’avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

 

Le udienze camerali e di merito
fissate dal
16 aprile a 30 giugno 2020

In vista delle udienze fissate in questo periodo è possibile depositare delle brevi note di udienza nei due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, entro le ore 12.

 

La parte, che non abbia depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. per effetto della sospensione dei termini e che non si sia avvalsa della facoltà di depositare note difensive, ove ne faccia richiesta, è rimessa in termini da parte del giudice, che adotta ogni provvedimento, conseguente alla rimessione in termini, per l’ulteriore più sollecito svolgimento del processo.

Nel solo rito ordinario i termini per il deposito di documenti e memorie, previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., sono ridotti alla metà.

 

Non è prevista la discussione orale.

 

È possibile definire il giudizio con sentenza resa in forma semplificata senza dare l’avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

 

3) I PROCEDIMENTI CAUTELARI

I procedimenti cautelari promossi o pendenti nel periodo dal 8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020

I procedimenti cautelari promossi o pendenti in questo periodo sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata in una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

 

Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5, del c.p.a., salvo che ricorra il caso di cui all’articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice.

 

I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all’articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

 

 

4) LE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DEI TRIBUNALI

Le disposizioni organizzative dei Presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività  giurisdizionale e consultiva

Dal 8 marzo al 30 giugno 2020, i titolari degli uffici giudiziari possono prevedere una o più delle seguenti misure:

  1. la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;
  2. la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico;
  3. la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
  4. l’adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
  5. il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti con decreto non impugnabile.

 

Dipartimento di diritto amministrativo di R&P Legal

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