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Garante della Privacy: diritto all’oblio, di cronaca e snippet

Il Garante della Privacy, interpellato in più occasioni da alcuni utenti che non avevano ottenuto dal motore di ricerca interessato la deindicizzazione di pagine presenti sul web che li riguardavano, ha negato, nella maggior parte dei casi, la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio così come riconosciuti dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 maggio 2014 resa nella causa C 131/12. 

L’Autorità, infatti, ha ribadito che non ogni notizia contenente dati personali deve essere resa irraggiungibile tramite i motori di ricerca, ma solo quella contenente dati risalenti nel tempo, privi di interesse alla conoscenza, non pertinenti o eventualmente non aggiornati, poiché solo in questi casi una persona ha diritto ad essere “dimenticato”. Le notizie contenenti dati personali se sono recenti e inerenti a fatti rilevanti e di interesse pubblico non devono essere rese inaccessibili, in quanto il diritto dell’interessato all’oblio deve essere bilanciato con il diritto della collettività ad essere informato, con il diritto di cronaca.
Nelle decisioni esaminate l’elemento temporale dell’argomento riferito ad una persona erge a criterio primario nell’accoglimento o meno della richiesta di deindicizzazione: ciò che è recente è difficilmente suscettibile di essere “dimenticato”, se a ciò si aggiunge l’interesse pubblico a conoscere la notizia, sul diritto all’oblio prevale il diritto di cronaca.
Il Garante ha altresì precisato che l’eventuale insussistenza dei presupposti per esercitare il diritto all’oblio, non impedisce all’utente che ritenga false o diffamatorie le affermazioni ad esso riferite e diffuse sul web, di rivolgersi all’editore per ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati contenuti nell’articolo che lo riguardano.
Il Garante, infine, per la prima volta affronta la questione degli abstract visualizzati sotto il titolo di una pagina nei risultati di ricerca (i c.d. snippet) e, implicitamente, accoglie le argomentazioni del ricorrente secondo cui “sebbene Google ritenga irrilevante il contenuto degli snippet prodotto dal proprio motore di ricerca, tuttavia, l’estrapolazione dei dati degli interessati, attraverso gli algoritmi sviluppati dal motore di ricerca, poi visualizzati tramite i motore di ricerca medesimo, anche se riportanti dati personali incompleti, costituiscono a tutti gli effetti trattamenti di dati personali e come tali non possono non essere pertinenti, corretti e non fuorvianti”.
Il Garante, preso atto del fatto che il titolare del trattamento ha “fornito un adeguato riscontro all’istanza del ricorrente nel corso del procedimento”, dichiara di non dover procedere sul punto, ma di fatto equipara, ai fini della disciplina del trattamento dei dati personali, gli snippet elaborati automaticamente dal motore di ricerca ai risultati visualizzati dal motore stesso, così, a mio avviso, ampliando la nozione di “titolare” del trattamento.

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