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Come viene quantificato il danno da pubblicazione non autorizzata di una fotografia altrui?

Con sentenza 877 del 09/04/2021, la Sezione Specializzata del Tribunale di Trieste ha riconosciuto che il danno da violazione del diritto d’autore possa essere quantificato e liquidato in via equitativa anche in assenza di allegazioni e prove del pregiudizio effettivamente patito.

La controversia è sorta a fronte della pubblicazione, da parte di una società organizzatrice di eventi automobilistici internazionali, di una fotografia professionale di una vettura elettrica scattata dalla parte attrice durante un rally nel deserto.

Il Tribunale ha preliminarmente accertato il carattere creativo ed il valore artistico della fotografia azionata in giudizio, con conseguente applicazione della tutela prevista per le opere dell’ingegno – e non di quella limitata alle c.d. fotografie semplici – e risarcibilità sia della componente patrimoniale che di quella non patrimoniale del danno.

Quanto al danno patrimoniale, pur in mancanza di allegazioni circa il pregiudizio economico subito dall’attrice (che si era limitata a dichiarare un prezzo di cessione di Euro 500 per ciascun esemplare), il Tribunale ha rilevato che in assenza di certezza circa i potenziali profitti tratti dalla società convenuta la liquidazione potesse essere di Euro 1.000 (il prezzo di due cessioni). Quanto al danno morale, qualificato dal Tribunale come pregiudizio “in re ipsa” analogo a quello derivante dalla violazione di un diritto personale che non richiede altra prova se non quella della sua estensione, la diffusività delle pubblicazioni online unitamente alla rilevanza internazionale della gara, ma tenendo in considerazione il pubblico limitato interessato al settore del rally, hanno condotto ad una liquidazione equitativa di Euro 1.500.

 

In collaborazione con la Dott.sa Federica Prudente

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