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La clausola di vincolo a favore di un istituto di credito legittima il contraente a chiedere la liquidazione dell’inde...

Con ricorso per procedimento sommario di cognizione una società operante nel settore alberghiero conveniva in giudizio al Tribunale di Bologna il proprio assicuratore per il pagamento dell’indennizzo in virtù di una polizza danni su di una struttura ricettiva. Il resort assicurato era stato gravemente danneggiato da un incendio e la ricorrente aveva sostenuto ingenti costi di ripristino.

L’assicuratore eccepiva la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità attiva del rapporto controverso in capo al contraente in ragione della clausola di vincolo a garanzia dell’ipoteca iscritta sul bene immobile assicurato a favore di un istituto di credito contenuta nella polizza.

Con ordinanza del 27 febbraio 2020 il Tribunale di Bologna, nel pronunciarsi sulla domanda dell’albergatore, rigettava la tesi da questi sostenuta  secondo cui l’avvenuto ripristino integrale dell’immobile oggetto di sinistro farebbe venire meno la funzione di garanzia nei confronti della banca e renda, quindi, inapplicabile il vincolo in favore della stessa.

Secondo il Tribunale l’interpretazione funzionale della appendice di vincolo non permette di ritenere superata la necessità dell’espresso consenso dell’ente vincolante, essendo importante per l’istituto vincolatario poter fare affidamento sull’obbligo dell’assicuratore di pagare in suo favore l’indennità dovuta in caso di perimento o deterioramento del bene ipotecato sino alla concorrenza del suo credito, in quanto il valore economico della garanzia ipotecaria dipende dal valore del bene ipotecato. Ciò, in quanto l’esistenza di un’appendice di vincolo crea un collegamento tra il contratto di assicurazione e il contratto di finanziamento. Di qui, l’esigenza che l’assicuratore, in caso di sinistro, non possa versare alcuna somma all’assicurato, a fronte del danno subito, se non con il previo consenso del terzo e questo anche laddove il contraente si sia fatto carico di tutti i lavori di ripristino.

Nella vicenda in esame, il Tribunale di Bologna, atteso che la ricorrente non era stata in grado di provare che l’istituto bancario, seppur informato del sinistro, avesse dato il proprio benestare alla liquidazione dell’indennizzo, ha, pertanto, rigettato la domanda dell’assicurato.

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