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La sentenza “MPS” sul Modello 231 e sul ruolo dell’Organismo di Vigilanza

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10748 del 7 aprile 2021 (ud. 15 ottobre 2020), si è pronunciato sul caso “Derivati MPS” (operazioni Alexandria e Santorini) affermando alcuni importanti principi sul Modello ex D. Lgs. 231/2001 e sul ruolo dell’Organismo di Vigilanza.

Innanzitutto il Tribunale, nel riconoscere la responsabilità della Banca Monte dei Paschi di Siena per l’illecito di cui all’art. 25 ter D. Lgs. 231/2001 (in relazione al delitto di false comunicazioni sociali) e di cui all’art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001 (per il reato di manipolazione del mercato ai sensi dell’art. 185 TUF), ha espresso un giudizio di inidoneità del Modello Organizzativo adottato dalla Banca.

Il Modello, adottato prima della commissione dei fatti, presentava tuttavia delle lacune stante l’assenza di un sistema di flussi informativi e la mancanza di protocolli di controllo volti alla prevenzione dei reati presupposto. Per questa ragione, la Società aveva avviato un corposo lavoro di rivisitazione del Modello Organizzativo concernente principalmente comunicazioni, flussi informativi e protocolli.

Con riferimento al ruolo dell’Organismo di Vigilanza, il Tribunale ha ribadito l’importanza dei poteri di controllo dell’OdV e ha rilevato un difetto di vigilanza con riguardo alle operazioni oggetto del procedimento. Invero, secondo il Collegio l’Organismo di Vigilanza avrebbe omesso i dovuti accertamenti funzionali alla prevenzione dei reati nonostante la rilevanza del tema contabile fosse stata già evidenziata nelle ispezioni di Banca d’Italia di cui lo stesso OdV era a conoscenza e nonostante le notifiche degli atti d’indagine.

In altri termini, la sentenza contesta all’Organismo di Vigilanza di non aver assunto le iniziative necessarie per impedire la commissione dei reati presupposto e di aver viceversa assistito inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d’atto che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe scongiurato.

Sulla base di tali considerazioni, i Giudici hanno rilevato pertanto l’omessa e insufficiente vigilanza da parte dell’OdV quale elemento a fondamento della colpa di organizzazione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

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