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Update | Il TAR si pronuncia: il Registro dei Titolari effettivi è in vigore

Il 9 aprile 2024, il  TAR Lazio  con sei sentenze (nn. 683768396840684168446845 del 9 aprile 2024) ha respinto i ricorsi presentati da alcune associazioni fiduciarie con i quali era stato richiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto MIMIT n. 236 del 29 settembre 2023 relativo all’operatività del Registro dei titolari effettivi, di cui al D.M. n. 55/2022.

L’istanza cautelare di sospensione del decreto era stata preliminarmente accolta con ordinanza dal TAR del Lazio, con conseguente sospensione del termine ultimo per l’invio delle comunicazioni fissato originariamente al 11 dicembre 2023.

Dopo quattro mesi di sospensione, dunque, a seguito delle sentenze di ieri, torna in vigore per le Società di Capitali, le Associazioni e le Fondazioni, i Trust e le Società fiduciarie, l’obbligo di comunicazione del nominativo del Titolare Effettivo sul Registro telematico istituito presso le Camere di Commercio.[1]

Ferma restando la possibilità che alcune delle associazioni ricorrenti impugnino le sentenze dinnanzi al Consiglio di Stato e che il MIMIT fornisca chiarimenti su eventuali ulteriori proroghe e sulla decorrenza del termine, anche alla luce delle prime indicazioni fornite da alcune Camere di Commercio, si ritiene opportuno effettuare la comunicazione entro l’11 aprile 2024 per evitare sanzioni.[2]

Si ricorda che i soggetti responsabili di eseguire la comunicazione, effettuabile con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE (sottoscritta con firma digitale), sono:

  • per le Società di capitali: i soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione della società (Organo Amministrativo);
  • per le Fondazioni: il Fondatore (se in vita), il legale rappresentante (Organo Amministrativo);
  • per le Associazioni: il legale rappresentante (Organo Amministrativo);
  • per i Trust e istituti giuridici affini: il fiduciario.

Ricordiamo inoltre che l’accesso al Registro dei titolari effettivi è consentito:

  • al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
  • alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
  • all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
  • alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale;
  • ai soggetti obbligati ex d.lgs. 231/07 (quindi intermediari finanziari, notai, avvocati ecc.) previo accreditamento alla sezione speciale del registro imprese, a supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela;
  • ai c.d. soggetti portatori di un “interesse legittimo”.

Proprio con riferimento a tale ultima categoria di soggetti, con la sentenza 6844/2024 il TAR ha ribadito la legittimità di garantire l’accesso al Registro “a chiunque possa dimostrare un legittimo interesse” con tale intendendosi quello già definito dal Considerando n. 14 della Direttiva (UE) 2015/849, “in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode; in ciò rendendo evidente che l’accesso possa (e debba) essere consentito solo allorquando l’interesse ad esso sotteso sia, per così dire, coerente e omogeneo con le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.”

 

[1] Il Registro è istituito presso le Camere di Commercio ed è suddiviso in due sezioni accessibili telematicamente: (i) la Sezione autonoma, dedicata alle imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, e (ii) la Sezione speciale, per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

[2] Il mancato invio della comunicazione entro i termini previsti dal decreto è punito con sanzione amministrativa. Nello specifico, in caso di accertamento e contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione, le Camere di Commercio provvederanno all’irrogazione della sanzione amministrativa ex art. 2630 Cod. civ. (da 103 a 1.032 euro), secondo le disposizioni e le modalità indicate nell’art. 5 L. 689/91, pertanto la sanzione graverà su ciascun amministratore.

 

 

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