Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

L’avvocato non risarcisce il cliente se circostanze esterne ritardano il recupero del credito del suo assistito

La Sezione III della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8516 del 6 maggio 2020, ha stabilito che l’avvocato non è tenuto a risarcire il proprio cliente, qualora circostanze esterne abbiano ritardato il recupero del credito dell’assistito.

Nel caso in oggetto, secondo la Suprema Corte, la mancata concessione di un sequestro conservativo e l’attesa per tornare in possesso degli assegni protestati per incardinare un procedimento monitorio non possono essere imputati al legale.

In particolare, i Supremi Giudici hanno affermato che il ritardo nell’attivazione delle procedure di recupero del credito non è imputabile, secondo il criterio del <>, al quale la sentenza di appello aveva aderito, all’avvocato, bensì a una serie concomitante di circostanze, in parte ascrivibili a soggetti diversi.

Leave a comment