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Focus | Legge sul Made in Italy: modifiche in materia di contrasto alla contraffazione, tutela dei marchi e incentivazio...

È entrata in vigore l’11 gennaio 2024 la legge n. 206/2023 (in G.U. 27.12.2023 n. 300) recante: “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” di seguito “Nuova legge sul made in Italy”.

Clicca qui per il testo originale della Legge

Profili penali

L’intervento legislativo, nel perseguimento dell’obiettivo dichiarato all’art. 1 di valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, mira, tra l’altro, all’efficientamento e all’implementazione degli strumenti di contrasto al fenomeno della contraffazione introducendo anche alcune modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Da notare anzitutto la modifica dell’art. 517 c.p. e l’estensione del catalogo delle condotte ascrivibili al reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci che a seguito dell’entrata in vigore della L. 206/23 ricomprende anche quella della mera detenzione a fini di vendita di opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.

Si tratta di una modifica finalizzata a rendere più uniforme la disciplina della materia, in quanto la condotta di detenzione ai fini di vendita di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti è già sanzionata dall’art. 474 comma 2 c.p.

Sempre nell’ottica dell’uniformità e della coerenza della disciplina, è bene segnalare che ad opera dell’art. 49 della L. 206/2023, il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari di cui all’art. 517-quater c.p.[1] è stato inserito all’interno del comma 3-bis dell’art. 51 c.p.p..

Di conseguenza la competenza ad esercitare la funzione di pubblico ministero nei procedimenti per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), anche nella forma tentata, realizzato allo scopo di commettere il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari è attribuita al procuratore della Repubblica distrettuale, così come già previsto per i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), oltre che per altri reati gravi[2].

Con l’obiettivo invece di alleggerire i tempi, i costi e le attività connesse al sequestro e alla custodia dei beni sottoposti a sequestro[3] sono stati modificati gli artt. 260 c.p.p. e 81 disp. att. c.p.p..

Quest’ultima disposizione, come modificata dall’art. 54 L. 206/2023, consente oggi la verbalizzazione “sintetica” delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati, ove prevede una “catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso” anzichè un elenco dettagliato, procedura che spesso aveva l’effetto di rallentare le operazioni di sequestro.

Infine, ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’art. 260 c.p.p. “l’autorità giudiziaria, anche su richiesta dell’organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l’autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

La nuova normativa, dunque:

  • introduce la possibilità per la persona offesa di richiedere la distruzione delle merci contraffatte;
  • elimina il riferimento all’art. 360 c.p.p. e allo svolgimento di accertamenti tecnici irripetibili per verificare la natura contraffatta o usurpativa delle merci prima di procedere alla distruzione delle stesse, laddove evidente la violazione dei divieti di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione;
  • fa salva la conservazione dei prodotti nel caso in cui l’autorità giudiziaria lo ritenga indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

Il nuovo comma 3-ter rende infine automatica la distruzione delle merci contraffatte o usurpative, nei procedimenti a carico di ignoti, decorso il termine di tre mesi dalla data di esecuzione del sequestro e dispone inoltre che la distruzione possa avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria, ove preceduta dal prelievo di uno o più campioni con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 364 c.p.p.

Profili IP

Oltre che in ambito penale, la L. 206/2023 interviene anche sul fronte della proprietà industriale e intellettuale, introducendo misure volte a sostenere lo sviluppo, la crescita e la diffusione nel mondo dell’eccellenza italiana.

In primo luogo, la legge ripropone uno strumento già sperimentato in passato, e cioè il c.d. “Voucher 3I – Investire In Innovazione” destinato a start-up innovative e, questa volta, anche a microimprese italiane. La misura mette a disposizione un totale di 9 milioni di euro al fine di sostenere le realtà più piccole nella brevettazione e nell’implementazione delle proprie invenzioni.

Fra le novità più rilevanti, invece, si segnalano le seguenti misure:

  • Salvaguardia dei marchi di “particolare interesse e valenza nazionale”

La legge impone alle imprese titolari (o licenziatarie) di marchi di “particolare interesse e valenza nazionale” – e cioè, di marchi registrati o utilizzati in modo continuativo da più di cinquant’anni – di comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) la volontà di cessare definitivamente la propria attività, motivandone la scelta.

Il MIMIT, al fine di salvaguardare e garantire la sopravvivenza dei marchi di “particolare interesse e valenza nazionale”, potrà quindi decidere di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, oppure, nel caso in cui il marchio risulti inutilizzato negli ultimi 5 anni, di depositare una domanda di registrazione a proprio nome.

  • Misure di promozione del patrimonio culturale italiano

Al fine promuovere e tutelare il patrimonio culturale italiano, la legge:

  • invita i c.d. “luoghi della cultura” (e cioè i luoghi destinati alla produzione e fruizione della cultura, quali musei, parchi archeologici, biblioteche e archivi) a registrare il proprio marchio ai sensi dell’art. 19, comma 3, c.p.i. nonché a concederne l’uso a terzi a titolo oneroso, incentivandone così l’autofinanziamento;
  • prevede la stipula da parte del Ministero della Cultura di protocolli con l’organismo responsabile dell’assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali (Registro .it) volti a individuare eventuali abusi nell’utilizzo di nomi a dominio recanti l’estensione “.it” riferibili ai predetti luoghi della cultura.
  •  Tutela dei prodotti “Made in Italy”

A tutela dei prodotti “Made in Italy”, la legge introduce alcuni interessanti istituti:

  • contrassegno per il “Made in Italy”: le imprese che producono beni sul territorio nazionale avranno la possibilità, su base volontaria, di apporre su tali beni il c.d. “contrassegno” ufficiale, realizzato con sistemi in grado di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. Le modalità attuative dovranno essere definite dal MIMIT entro la prossima metà di aprile;
  • ricognizione e tutela dei prodotti tipici: sempre entro la prossima metà di aprile, le Regioni avranno la possibilità di effettuare una ricognizione delle produzioni industriali e artigianali già riconosciute come tipiche italiane o la cui reputazione e qualità sono fortemente legate al territorio. Alla luce dei risultati trasmessi, il MIMIT avrà quindi il compito di definire un regime uniforme a livello nazionale per il riconoscimento e la protezione di tali prodotti tipici;
  • blockchain per la tracciabilità delle filiere: viene istituito presso il MIMIT un catalogo nazionale delle nuove tecnologie per la tracciabilità e valorizzazione della filiera del “Made in Italy”, prima fra tutte quella basata sulla blockchain. Le PMI italiane avranno la possibilità di ottenere contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per lo sviluppo di tecnologie in grado di tracciare le filiere produttive del “Made in Italy”, rendere accessibili ai consumatori informazioni sulla tracciabilità e provenienza dei prodotti, nonché per ricevere consulenza e formazione in materia di digitalizzazione dei processi produttivi/acquisto di servizi di tracciabilità.

[1] L’art. 517-quarter c.p. punisce con la reclusione fino a 2 anni o con la multa fino a 20.000 euro, chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e dispone che alla stessa pena debba soggiacere chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

[2] Artt. 600, 601, 602 c.p. etc.

[3] La relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1341 evidenzia che “la distruzione della merce in esame alleggerisce i tempi e le attività connesse alla custodia dei beni, ponendo in atto la custodia stessa laddove strettamente necessaria” (cfr. anche dossier del Senato, A.S. n. 958).

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