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Liceità del patto di esonero da responsabilità per l’amministratore uscente

Il Tribunale di Roma ha ritenuto valido il patto parasociale con il quale i soci si siano impegnati verso un terzo, socio uscente ed ex amministratore unico della società, a non deliberare l’azione di responsabilità nei suoi confronti (n. 19193 del 29 Settembre 2015).

La pronuncia in parola si pone in parziale contrasto con alcuni precedenti arresti della Corte di Cassazione (n. 10215/2010 e n. 7030/1994), secondo i quali “il patto con il quale i soci di s.r.l. si impegnino nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore unico della società, a non deliberare l’azione sociale di responsabilità nei confronti dello stesso è affetto da nullità” poiché il contenuto della pattuizione realizzerebbe un conflitto di interessi tra la società ed i soci.

Il Tribunale ritiene che il principio di diritto enunciato dalla Cassazione sopra richiamato sia applicabile soltanto a quei patti parasociali che abbiano ad oggetto la rinuncia preventiva ad esercitare l’azione di responsabilità con riferimento a condotte dell’amministratore successive all’adozione del patto parasociale.

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