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Scelta degli Incoterms e riflessi sulla giurisdizione nel contratto di vendita internazionale

Alcune recentissime decisioni della Cassazione offrono lo spunto per esaminare un tema ricorrente nei contratti di vendita internazionale.

Oggetto delle sentenze in particolare è la determinazione del luogo di consegna delle merci (ossia il luogo ove l’acquirente entra nella disponibilità giuridica dei beni), ed il riflesso che questo assume sulla determinazione del giudice avente giurisdizione in relazione ad eventuali contenziosi sorti tra acquirente e venditore.

Il tema è legato alla previsione contenuta all’art. 5 del Reg. CE 44/2001 (e nella equivalente previsione all’art. 7 n. 1) lett. b) del Reg. UE 1215/2012, entrato in vigore dal 10 gennaio 2015) che, in materia di compravendita internazionale di merci, stabiliscono che la parte  domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta innanzi ai giudici di un altro Stato membro nel territorio del quale i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

 

Sul punto si è già pronunciata la Corte di Giustizia CE, nella sentenza del 25 febbraio 2010 (Car Trim GmbH c. Key Safety System Srl, causa C-381/08 CE), ritenendo che, ogniqualvolta non sia possibile determinare il luogo di consegna in base alle pattuizioni contrattuali (e dunque nel contratto non sia indicato in maniera sufficientemente chiara il luogo di consegna dei beni venduti), tale luogo dovrà intendersi quello della consegna materiale dei beni all’acquirente, ossia il luogo in cui esso acquista la disponibilità materiale della merce.

La successiva sentenza resa nel caso Electrosteel ha poi affrontato in modo specifico il punto relativo al rilievo da attribuire agli Incoterms ed ai termini di resa pattuiti dalle parti. In tale occasione la Corte ha espresso il principio che il solo richiamo ad un Incoterm che non sia accompagnato da pattuizioni ulteriori e specifiche con riguardo alla determinazione del luogo di consegna non può valere a superare il principio dettato nel caso Car Trim. La sentenza Electrosteel ha esaminato una fattispecie in cui le parti avevano fatto riferimento all’Incoterm Ex Works, molto spesso impiegato dagli operatori italiani, che preferiscono non assumere obbligazioni e rischi relativi al trasporto della merce.

Con una sentenza avente ad oggetto un contratto di fornitura CIF di valvole a sfera in Venezuela, la Cassazione (ord. 32362 del 13/12/2018, Bariven v LCM) ha ritenuto che una clausola CIF Incoterms 2010, “non accompagnata da alcuna altra pattuizione o richiamo, non è di per sé idonea a mutare il luogo di consegna materiale della merce venduta, che rimane il porto di destinazione della merce in quanto con la clausola CIF il venditore si libera dal rischio del perimento del bene, ma si obbliga comunque a pagare il trasporto, il nolo, l’assicurazione e a curare che avvenga il trasporto del bene fino al porto di destinazione, in cui è previsto si debba verificare la consegna delle merci, rilevante ai fini della giurisdizione”.

Ad avviso della Corte “Deve, quindi, del tutto prescindersi dalla circostanza di fatto consistente nel luogo ove il vettore prende in consegna la merce, sicché deve inferirsi l’ininfluenza, ai fini dell’individuazione della giurisdizione, della provenienza dell’incarico di trasporto (la cui rilevanza è limitata, sul piano fattuale, alla funzione di procurare la disponibilità dei beni alienati al compratore), come pure di qualsiasi modificazione ex post delle modalità di esecuzione dell’obbligazione di consegna successiva alla conclusione del contratto”.

Con ulteriore decisione riguardante un contratto di fornitura FCA Incoterms 2010 di apparecchi acquistati da un acquirente italiana da fornitore francese, la Cassazione (sent. 17566 del 28/06/2019, Team v Agusta) ha confermato il proprio orientamento. La merce era stata consegnata al vettore all’aeroporto di Parigi e ricevuta senza che parte acquirente sollevasse obiezioni. In seguito, erano stati rilevati dall’Agusta difetti ritenuti tali da giustificare la risoluzione del contratto e l’avvio di una causa in Italia per ottenere la restituzione del prezzo ed il risarcimento dei danni.  Secondo la Cassazione, il luogo di consegna andava identificato nella sede dello stabilimento di parte acquirente a Frosinone, dove la merce era destinata per esser installata su elicotteri Agusta.

La Cassazione ha – in linea con il precedente Barivem v LCM sopra citato – ribadito che “l’inserimento di un Incoterm non implica di per sè lo spostamento convenzionale del luogo di consegna, potendo essi eventualmente costituire un elemento interpretativo della volontà delle parti, ma solo laddove da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale di derogare al criterio del luogo di consegna materiale del bene […] I termini di resa della merce sono pertanto in concreto utilizzabili in funzione giurisdizionale solo allorquando si risolvano in una facilitazione delle convenzioni e, tramite esse, in una inequivocabile identificazione della giurisdizione competente” e, che “il richiamo alla clausola Incoterm FCA – Free Carrier… named place (“Franco vettore”… luogo convenuto), non palesa la chiara ed univoca volontà delle parti di stabilire il luogo di consegna della merce, in deroga al criterio fattuale del recapito finale, essendo la clausola intesa essenzialmente a regolamentare il profilo del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo al compratore”.

Le sentenze confermano che l’adozione di un termine di resa sotto forma di Incoterm non offre certezze con riguardo all’individuazione del luogo di consegna rilevante ai fini della giurisdizione e della individuazione del giudice competente a decidere. Le decisioni si pongono del resto in piena armonia con alcune precedenti pronunce che avevano valutato i riflessi sotto il profilo della giurisdizione dei termini di resa Ex Works.

E’ evidente a questo punto che la semplice adozione di un Incoterm verrà di regola ritenuta irrilevante sul piano della individuazione del giudice munito di giurisdizione. L’unico modo per determinare in modo univoco il foro competente consiste dunque nell’inserire nel contratto una previsione ad hoc, prevista all’articolo 23 del Regolamento 44, ed oggi all’articolo 25 del Regolamento 1215/2012.

In alternativa, il venditore che intenda affidare la risoluzione di ogni contenzioso nascente dal contratto al giudice del luogo in cui esso risiede, dovrà necessariamente inserire nel contratto una pattuizione con la quale le parti si danno atto che la consegna viene a tutti gli effetti realizzata presso il domicilio del venditore, e che in particolare in tale luogo il compratore acquista la totale disponibilità della merce.

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