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Mancanza di idonei dispositivi di protezione individuale e velocizzazione degli interventi di manutenzione possono fonda...

La Corte di Cassazione con sentenza n. 13575/2020 ha confermato la condanna ex D. Lgs. 231/2001 di una società per l’infortunio occorso ad un lavoratore individuando l’interesse e il vantaggio per l’ente (art. 5 D. Lgs. 231/2001), da un lato, nel risparmio dei costi per l’acquisto di idonei dispositivi di protezione individuale e, dall’altro, nella prassi diffusa di velocizzare gli interventi di manutenzione aumentando la produttività a scapito, però, della salute e sicurezza dei lavoratori.

L’infortunio era avvenuto mentre il lavoratore cercava di sbloccare un iniettore senza aspettare il raffreddamento della camera calda e senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica. Il datore di lavoro, infatti, aveva omesso di mettere a disposizione del lavoratore guanti termici idonei e aveva imposto ai lavoratori ritmi di lavoro che miravano alla massimizzazione della produttività e trascuravano, invece, la messa in sicurezza dei macchinari.

Peraltro il DVR era stato aggiornato in epoca successiva all’infortunio e il datore di lavoro non aveva curato la corretta formazione e informazione dei lavoratori permettendo che si diffondesse una prassi del tutto scorretta e pericolosa.

Confermata quindi la condanna per la società al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 30.000 oltre che all’applicazione della sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di tre mesi.

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