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Update | Infortuni sul lavoro: se il comportamento del lavoratore è imprevedibile e le procedure non possono prevedere ...

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In caso di infortunio sul lavoro, elementi come il comportamento imprevedibile del lavoratore o l’esistenza di procedure che non possono prevedere l’evento causa dell’infortunio possono sollevare il datore di lavoro da responsabilità.

Il Tribunale di Monza, in una recente sentenza depositata (CLICCA QUI per scaricare la sentenza), in seguito ad un lungo dibattimento sorto per un grave infortunio sul lavoro dovuto al taglio di un’arteria del piede e alcune fratture, ha pronunciato sentenza di assoluzione del datore di lavoro al quale era stato contestato di non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero adeguatamente protetti contro la caduta di oggetti nonché di non aver fornito idonei dispositivi di protezione individuale come le scarpe antinfortunistiche.

Nel caso di specie un lavoratore era stato investito da una lunga lama che era stata incautamente appoggiata su un carrello da altro lavoratore intento a trasportarla fuori sede per l’affilatura e la manutenzione. L’infortunato aveva urtato il carrello provocando la caduta della lama sul suo piede. 

Nel corso dell’istruttoria la difesa è riuscita a dimostrare che le scarpe antinfortunistiche non avrebbero comunque impedito l’evento (poiché la lama era caduta sulla parte alta del piede) e che la nuova procedura scritta (che prevedeva che la lama, una volta smontata, venisse chiusa in un contenitore ed appoggiata sempre per terra) da una parte era già oggetto di prassi ben conosciuta e solitamente rispettata dalle maestranze, dall’altra che la stessa procedura non potesse escludere la possibilità di lesioni in caso di caduta della stessa, dal momento che ciò che ha provocato la grave lesione è stato il peso della lama e non la circostanza che si trattasse di oggetto tagliente.  In sostanza la procedura adottata a seguito delle contestazioni dell’ATS non sarebbe stata idonea a prevenire l’evento in questione. 

Il Tribunale ha dunque ritenuto il comportamento del lavoratore (non infortunato) causa da sola sufficiente a causare l’infortunio, valutandolo come condotta eccezionale e del tutto imprevedibile da parte del datore di lavoro che, dunque, nulla avrebbe potuto fare per evitare la verificazione dell’evento.

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